2 - Solleciti di pagamento: differenze e modi di invio
Relativamente al comma 795 della legge 160/2019, non è chiaro se per gli importi fino a 1.000 euro va emesso anche il sollecito previsto per gli importi fino ai 10.000 euro. Si ritiene che il sollecito relativo ai 10.000 euro ben può svolgere le stesse funzioni previste per il sollecito fino a 1.000 euro, tanto più che il primo deve essere inviato con modalità tracciabili , diversamente dal secondo, che può anche essere mandato con posta ordinaria.
Il comma 795 prevede espressamente l’invio del sollecito per gli importi fino a 10.000 euro; ciò vale quindi anche per gli importi fino a 1.000.Per quanto riguarda le modalità di invio del sollecito, il in effetti prevede che lo stesso possa essere inviato mediante posta ordinaria. Ciò però non preclude all’ente impositore, laddove lo ritenga opportuno e più garantista, optare per altre forme di comunicazione.
In alternativa al tradizionale rilascio di copia conforme da parte delle segreterie delle Commissioni tributarie, l’ha consentito la possibilità per il difensore di attestare la conformità all’originale degli atti processuali, ivi compresi i provvedimenti giurisdizionali, presenti nel fascicolo informatico, siano essi nativi digitali ovvero digitalizzati successivamente.
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