natura e il fondamento della responsabilità dell’ente ex Dlgs 231
, che si pone “a cavallo” tra una responsabilità per fatto “proprio” o per fatto “altrui” ma che ha un preciso – quanto aberrante – presupposto logico: se un reato è stato effettivamente compiuto nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente, è evidente come l’ente medesimo non abbia adottato e/o efficacemente attuato un sistema diinterno davvero idoneo ad evitare la commissione di reati “presupposto” ex Dlgs 231/01.
. Infatti, al di là dell’estrema difficoltà di accertare incidentalmente la verificazione di un reato senza riuscire ad individuarne l’autore, il precetto desta molte perplessità perché, se non è possibile individuare chi ha compiuto il reato, ci si chiede come possa essere verificata la presenza di un requisito essenziale della fattispecie complessa dell’illecito “231”, ossia che il reato stesso sia stato realizzato da un “apicale” o da un “sottoposto” .
Ciò consente anche di respingere al mittente i sospetti di incostituzionalità nei confronti di questa speciale forma di responsabilità introdotta nel nostro ordinamento nel 2001, avanzati da parte di coloro che, ritenendo tale responsabilità di natura sostanzialmente penale, avevano lamentato la, che contiene il divieto di subire sanzioni penali per fatto altrui.
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