Per acqua potabile si intende quella destinata al consumo umano, trattata e non trattata, fornita da una rete di distribuzione attraverso cisterne e quant’altro d.lgs. 2 febbraio 2001 n.31). Il quadro normativo sulla potabilità dell’acqua è disciplinato dal d.lgs n.
La questione in esame riguarda l’obbligo dell’amministratore di condominio di sottoporre l’acqua a controlli periodici. Il 10 giugno 2004 il Ministero della Salute ha stabilito che per gli edifici ad uso esclusivamente abitativo l’amministratore, e in sua assenza i proprietari, non hanno l’obbligo di effettuare i controlli sull’acqua previsti dagli artt.7 e 8 del d.lgs n.31/2001, mentre è loro responsabilità la verifica dello stato di adeguatezza e il controllo degli impianti.
Nell’attività di controllo dell’amministratore la prima indagine da effettuare è quella sulla manutenzione interna dell’impianto idrico che potrebbe essere stata carente se non del tutto assente. Le tecniche moderne consentono di procedere con sistemi non invasivi e che possono evitare di rompere i muri o i pavimenti dove si trovano le condutture.
Infatti, il rappresentante dell’assemblea condominiale, chiamato ad intervenire con urgenza, sarà solo obbligato a riferire del suo operato nella prima assemblea utile che dovrà essere convocata in tempi stretti per procedere, secondo i risultati della perizia, ai lavori necessari per riparare l’impianto idrico.
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