di quello derivante dal mero calcolo aritmetico dei giorni di custodia cautelare subiti. Lo ha stabilito la, che aveva lamentato un forte impatto sul numero degli assistiti.
Il ricorrente privato della libertà personale dall'ottobre 2005 al febbraio 2006 - perché"gravemente indiziato dei reati di concussione ed abuso di ufficio, dai quali veniva assolto con sentenza, divenuta irrevocabile, del Tribunale di Livorno, con la formula «perché il fatto non sussiste» – aveva ottenuto la condanna del Ministero dell'Economia al pagamento di.
In questo senso, il provvedimento impugnato incorre in un insanabile vizio motivazionale nella parte in cui «ritiene, nondimeno, idonea a compensare tutti gli effetti derivanti dall'ingiusta detenzione la somma aritmeticamente calcolata, secondo i parametri di cui all'art. 315 cod. proc. pen.». Senza dunque confrontarsi con la domanda di riparazione «con la quale si fa valere un qrispetto alle normali conseguenze determinate di ingiusta ed incolpevole detenzione».
...quindi la Legge continuerà a non essere esattamente uguale per tutti.
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