perché non c’è obbligo di registrazione. La tassazione scatta infatti solo se tali liberalità risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi''. È questa la decisione assunta dalla Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza n.
In particolare, spiega 'Il Sole 24 Ore', ''la decisione muove dal Testo unico dell’imposta di successione e donazione che dispone che gli atti di donazione sono soggetti a registrazione e la non applicazione dell’imposta sulle donazioni in talune fattispecie di donazione indiretta , dopo aver, però, esordito sancendo che resta 'ferma l’applicazione dell’imposta' sulle donazioni 'anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a...
Quanto infine al tema ''se, per la donazione indiretta risultante 'da atti soggetti alla registrazione' sia configurabile, o meno, un obbligo di registrazione dell’atto in questione anche come donazione, la Cassazione risponde negativamente osservando che, quando il Testo unico si occupa della tassazione delle liberalità indirette, enuncia i due principi già accennati: la 'facoltà' del contribuente di effettuare la registrazione volontaria e il...
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