prevede che tali obblighi non trovano applicazione quando le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, siano in possesso del DURF, che può essere richiesto qualora sussistano i seguenti requisiti:
In presenza dei predetti requisiti le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici potranno rivolgersi all'Agenzia delle Entrate al fine di richiedere il rilascio di tale documento; tuttavia, può accadere – come avvenuto nel caso di specie – che l'Amministrazione Finanziaria emetta un provvedimento di diniego rilevando l'assenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis comma 5 del D.Lgs. n. 241/1997.
Trattandosi di un atto pubblico certativo di una serie di dati di fatto, secondo i giudici amministrativi, il DURF non può allora che godere dell'efficacia riconosciuta a tale tipologia di atti, ossia quella di piena prova fino a querela di falso . Per contro, laddove la contestazione della regolarità del DURF non si iscriva nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto una procedura ad evidenza pubblica, ma sia dedotta in via principale ed esclusiva, come nel caso deciso dal TAR Veneto, resta ferma la regola generale per cui è riservata all'Autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione dell'incidente di falso .
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