, con una sentenza del 25 gennaio scorso. Nello specifico, la II sezione civile del Palazzaccio si è espressa su fatti avvenuti a Reggio Emilia, dove un automobilista era stato sanzionato «poiché viaggiava alla velocità netta accertata di 98,80 km/h in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era invece di 50 km/h», si legge nella sentenza.
L’uomo aveva impugnato la multa e il Giudice di pace aveva ritenuto «illegittima» la sanzione amministrativa «per violazione dell’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, costituita nel caso di specie dal cosiddetto Scout speed».
Il ricorso per Cassazione è stato presentato dall’Unione dei Comuni della Pianura reggiana - che è stata condannata a versare le spese di giudizio -, che sosteneva che l’obbligo di segnalazione non si applicasse ai dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli, come previsto da un decreto ministeriale. Ma il ricorso è stato respinto dagli Ermellini.
Commentando la sentenza, gli esperti del periodico online All-In Giuridica del Gruppo Seac hanno sottolineato: «La decisione conferma che, come nel caso degli Autovelox fissi, anche per quelli dinamici la segnalazione della presenza dei rilevatori di velocità è necessaria ed è finalizzata proprio a preavvertire gli automobilisti del possibile rilevamento, così da orientarne la condotta di guida».
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