″. In particolare, l'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge n. 362/1991 stabilisce che"
Infatti, nessuna disposizione prevede ostacoli a che la partecipazione in una società di capitali, in una società di persone o in una cooperativa a responsabilità limitata titolare della gestione della farmacia privata sia detenuta da un soggetto non persona fisica . Tale sentenza propone una lettura interpretativa della normativa rilevante volta ad estendere l'applicabilità della verifica delle incompatibilità richiamate anche al socio che controlla la società titolare della farmacia ed ai soggetti, persone fisiche, che siedono nel relativo consiglio d'amministrazione.
Sulla base della ratio sottesa alla disciplina dell'incompatibilità stabilita in relazione alla titolarità di farmacie, il TAR evidenzia come l'indagine circa il rispetto della disciplina delle incompatibilità e dei divieti in materia di titolarità delle farmacie avrebbe dovuto essere condotta non soltanto nei confronti della società aggiudicataria, formale titolare della farmacia, ma anche con riferimento al soggetto societario, socio unico in posizione di...
Si tratta di un principio che, portato alle sue estreme conseguenze, potrebbe trovare applicazione lungo tutta la catena di controllo societario.
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