E’ scattato l’obbligo assicurativo per i rider, Inail pubblica le istruzioni - La Stampa

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Destinatarie le imprese di “delivery”, ovvero di consegna.

Pubblicato ilL’Inail ha pubblicato una nota con le prime istruzioni relative all’estensione dell’obbligo assicurativo ai rider che è iniziato il 1° febbraio. , che utilizzano piattaforme anche digitali e impiegano i ciclofattorini, definiti “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali”.

Ecco cosa deve fare il datore di lavoro. Se l’impresa è già registrata, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui attraverso lavoratori autonomi precedentemente non denunciati.

Necessario indicare il mezzo utilizzato per individuare la voce di rischio. Oltre alla lavorazione svolta dal rider, è fondamentale indicare il mezzo utilizzato per le consegne e la percentuale delle attività eseguite in relazione ai diversi mezzi; per esempio con bicicletta o ciclomotore 70%, auto o altro mezzo di trasporto 15%, a piedi 15%, perché la voce di rischio da attribuire alle lavorazioni può variare in funzione del mezzo usato per le consegne.

Il premio è totalmente a carico dell’impresa e deve essere versato in anticipo. Per determinare le retribuzioni presunte, le aziende di delivery dovranno moltiplicare il numero delle giornate di effettiva attività che si presume saranno svolte dai rider, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, al momento pari a 48,74 euro.

 

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