Ascolta la versione audio dell'articoloUn’autorimessa distante 1,3 chilometri da un’abitazione non può essere considerata come pertinenza dell’abitazione stessa, in mancanza di altri indici oggettivi che dimostrino l’utilità arrecata dal preteso bene servente al bene principale.
È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello 33 del 19 gennaio 2022, la quale è un eccellente esempio per evidenziare quali sono le istanze di interpello che è meglio non sottoporre all’Agenzia .
L’Agenzia ha risposto affermando che la pertinenza è tale se arreca oggettiva utilità al bene principale e non al suo proprietario e che la relativa prova compete al contribuente, la quale deve essere «valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico» .
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