Legittima difesa, ecco cosa prevede la legge

Difesa sempre legittima e pene piu' severe

Michela Suglia

La difesa diventa sempre legittima, perche' la proporzione tra difesa e offesa viene riconosciuta "sempre" c'e' sempre quando una persona reagisce con un'arma all'aggressione o alle minacce subite in casa o nel luogo di lavoro, e non e' punito chi reagendo in quel modo, era "in stato di grave turbamento". Sono le principali novita' della legge sulla legittima difesa approvata dal Senato in via definitiva il 28 marzo 2019 con 201 si', 38 no e 6 astensioni.

Fortemente voluta dalla Lega, e' passata con il consenso anche del Movimento 5 stelle, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il primo ok risale al 24 ottobre 2018, il 6 marzo il testo e' stato votato alla Camera ma e' tornato a Palazzo Madama per una modifica su una questione di copertura finanziaria introdotta a Montecitorio.

Il provvedimento riforma la legittima difesa domiciliare (disciplinata ora dall'articolo 52 del codice penale) e l'eccesso colposo (articolo 55) e aumenta le pene per i reati di violazione di domicilio, furto e rapina. Nei casi di presunta legittima difesa, resta in piedi la necessita' che la magistratura accerti i fatti facendo indagini. In particolare, con l'aggiunta dell'avverbio "sempre", l'articolo 1 della legge introduce un aspetto tra i piu' controversi: d'ora in poi, di fatto non si mette in discussione la reazione di chi difende se stesso, altri o i propri beni usando un'arma detenuta legittimamente (o un altro mezzo simile), riconoscendo che la sua reazione era "giustificata" e non eccessiva. Di conseguenza non puo' essere punito.

Non e' punibile nemmeno se era profondamente turbato dal pericolo che si e' trovato di fronte. In questo senso l'articolo 2 modifica l'attuale eccesso colposo (diventa un delitto colposo quello di chi, per difendersi, va oltre i limiti stabiliti dalla legge), superandolo. Novita' anche sul piano del diritto civile: la normativa appena approvata sancisce che non c'e' responsabilita' di chi ha agito in condizioni di legittima difesa. Cio' significa che, se assolto penalmente, non e' obbligato a risarcire - civilmente - eventuali danni provocati all'aggressore o al rapinatore, se ad esempio fosse rimasto ferito o ucciso nell'azione.

Una modifica riguarda le spese legali di chi ha agito per legittima difesa: l'articolo 8 prevede che potra' contare sul gratuito patrocinio se il suo procedimento e' stato archiviato, prosciolto o si e' riconosciuto il non luogo a procedere. Infine, agli articoli 4, 5 e 6 il provvedimento modifica e innalza alcune pene: per la violazione di domicilio si andra' da un minimo di un anno (attualmente 6 mesi) al massimo di 4 (prima, un anno); per furto in abitazione e furto con strappo si rischiera' da 4 anni (attualmente 3 anni) a 7 anni (contro i 6 di oggi); in caso di rapina varia la reclusione minima che sale a 5 anni (oggi 4). Resta invariata quella massima di 10 anni.

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