DDL BILANCIO

Manovra, dal Fisco nuova chance alle imprese per rivalutare i beni

di Marco Mobili e Marco Rogari

Assente da due manovre il Governo riapre i termini per la rivalutazione dei beni di impresa. In base a un emendamento dei relatori al disegno di legge di bilancio in discussione alla Camera le imprese che non applicano i principi contabili possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate o collegate versando un'imposta sostitutiva di Ires, Irpef, Irap e di eventuali addizionali del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (nella foto l’aula della Camera)

2' di lettura

Assente da due manovre il Governo riapre i termini per la rivalutazione dei beni di impresa. Con un emendamento al disegno di legge di bilancio in discussione alla Camera dei relatori Raphael Raduzzi (M5S) e Silvana Andreina Comaroli (Lega) le imprese che non applicano i principi contabili possono rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate o collegate versando un’imposta sostitutiva di Ires, Irpef, Irap e di eventuali addizionali del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. Per quei soggetti che invece applicano gli Ias, ossia i principi contabili internazionali, la riapertura della rivalutazione consente la possibilità di riallineare il valore fiscale a quello di bilancio versando le stesse imposte sostitutive.

Cosa si può rivalutare
Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. Mentre la sostitutiva si potrà versare su quei beni che risultano dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2017. L’operazione va effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo al 2017 e per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata della legge di bilancio e dunque dopo il 1° gennaio 2019. La rivalutazione dovrà includere tutti i beni che appartengono alla stessa categoria omogenea e dovrà essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

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La distribuzione ai soci
Il saldo attivo della rivalutazione, come si legge dall’emendamento 70.01, potrà essere affrancato, anche in parte, con il versamento da parte della società di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette, Irap e addizionali con un’aliquota del 10 per cento.

Quando si paga
Sia la sostitutiva sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni sia quella sul saldo da rivalutazione dovranno essere versate in unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte dirette dovute per il periodo d’imposta che fa riferimento alla rivalutazione effettuata. È ammessa la compensazione delle somme dovute con altre imposte.

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