Economia

Borsa Lavoro, la beffa dei contributi: manca il decreto per il riscatto oneroso

Sono un dipendente pubblico e da poco ho constatato sul sito dell'Inps sezione estratto contributivo che la mia posizione contributiva sia in regola (e lo è). Volevo solo chiedere delucidazione su un aspetto contributivo. Prima di entrare a far parte del settore pubblico e quindi lavoro dipendente ho lavorato presso un'azienda a mezzo borsa lavoro (Articolo 26, legge 196/97 - Decreto legislativo 280/97) che vi riporto integralmente di seguito. In merito a quanto riportato successivamente vorrei sapere se per aver svolto un anno di borsa lavoro devo fare una segnalazione all'Inps perché non trovo questo periodo di lavoro nella sezione contributiva. E' utile per andare prima in pensione? Altrimenti a che serve? Grazie dell'informazione che mi darete.

Borse di lavoro
(Articolo 26, legge 196/97 - Decreto legislativo 280/97)
Campo di applicazione
Le borse lavoro possono essere svolte presso le imprese classificate dall’Istat ai codici D, H, I, J, K (con almeno 2 dipendenti e non più di 100) e G (con almeno 5 dipendenti e non più di 100) operanti nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Abruzzo, Molise e province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina e Viterbo.
Età del giovane
Giovani di età compresa tra i 21 e 32 anni, iscritti da più di 30 mesi nella prima classe delle liste di collocamento.
Durata
•        Imprese sino a 15 dipendenti: 11 mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea; 10 mesi con diploma o laurea;
•        Imprese con più di 15 dipendenti: 12 mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea; 11 mesi con diploma o laurea;
•        Imprese dell’artigianato artistico: 12 mesi.
Le borse lavoro non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento
Condizioni
Per poter attivare le borse lavoro le imprese:
•        non devono aver licenziato personale nei dodici mesi precedenti la dichiarazione di disponibilità ad attivare le borse lavoro (salve le cessazioni per giusta causa o per il raggiungimento dei requisiti del pensionamento di vecchiaia);
•        I giovani occupati devono essere a incremento (per tutta la durata) del personale mediamente occupato nel medesimo periodo;
•        Essere in regola con il versamento dei contributi;
•        Rispettare i contratti collettivi di lavoro;
•        Presentare la dichiarazione di disponibilità entro il 27 ottobre 1997.
Sussidio ai giovani
Ai giovani impiegati nelle borse lavoro spetta un sussidio mensile di 800.000 lire erogato dall’Inps a seguito di attestazione dell’impresa (ai giovani è richiesto un impegno di 20 ore settimanali).
Agevolazioni
Alle imprese che assumono i giovani a tempo indeterminato durante o al termine della borsa lavoro, sono riconosciute le agevolazioni contributive previste dall’articolo 8, comma 9 della legge 407/90 (agevolazioni per lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi).
N.B. La norma non è più in vigore, si riporta perché il comma 8, dell’art. 4 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito dalla legge 101/2013, ha previsto: “Al fine di  favorire  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni   predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica,  l'anzianità  di  servizio  e  i   carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a  tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.”
 

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La borsa lavoro era uno strumento con il quale si facilitava l'inserimento nel mercato del lavoro attraverso un'esperienza lavorativa, ma non costituiva un rapporto di lavoro dipendente con l'azienda. L'incentivo consisteva nell'azzeramento dei costi retributivi e contributivi per l'impresa. In altre parole durante la borsa lavoro non era previsto il versamento dei contributi.

Occorre evidenziare che l'art 6 del D.Lgs 564/96 prevede per i periodi di inserimento nel mercato del lavoro non assistito da obbligo assicurativo, successivi al 31 dicembre 1996, il riscatto oneroso di tale periodo. Attualmente, però tale norma non è ancora operativa, in quanto il Decreto Ministeriale che doveva individuare le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa non è stato ancora emanato.