Adempimenti

Telefisco 2022, le risposte delle Entrate sugli Isa

Con questa selezione, iniziamo la pubblicazione delle risposte dell’Agenzia ai quesiti degli esperti del Sole 24 Ore

Con questa selezione dedicata agli Isa, iniziamo la pubblicazione delle risposte dell’agenzia delle Entrate ai quesiti degli esperti del Sole 24 Ore in vista di Telefisco 2022. Si tratta di una selezione dei tanti chiarimenti forniti durante il convegno annuale di giovedì 27 gennaio da parte di Entrate, Mef e Gdf e che saranno interamente consultabili su Nt+Fisco.

1 - Per i contribuenti esclusi solo compilazione modello

Per i soggetti esonerati dagli Isa «causa Covid 19» è stato chiarito che non si applica il regime premiale né vi è la possibilità per il contribuente di essere inserito nelle liste selettive di cui all’articolo 9-bis, comma 14, del decreto legge del 24 aprile 2017 n. 50 (circolare 6/E/2021). Si chiede conferma della possibilità, comunque, per questi soggetti di poter procedere facoltativamente con l’innalzamento (ex adeguamento) dei ricavi (righi F03-H05), in dichiarazione dei redditi, stante comunque la necessità di dover presentare il modello Isa (anche se solo ai fini statistici).

Come ricordato nel quesito, la circolare n. 6 del 4 giugno 2021, nel rammentare che i contribuenti esclusi dall’applicazione degli Isa sulla base delle nuove cause di esclusione connesse alle pandemia, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli, ha chiarito che: «Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall’articolo 9-bis del decreto».
Nella medesima circolare è stato anche ricordato quanto precisato nella precedente circolare n. 16 del 16 giugno 2020, ossia che «l’applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici stessi, non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati».
Tutto ciò premesso, si ritiene di dover escludere che si possa procedere alla dichiarazione di ulteriori componenti positivi in caso di mancata applicazione degli Isa.
Infine, sempre nella circolare n. 6 del 2021, è stato rammentato che: «i contribuenti che risultano esclusi dall’applicazione degli Isa, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati”, limitandosi alla sola compilazione del modello».
Ne consegue che i soggetti esclusi dalla applicazione degli Isa, ma comunque tenuti alla sola presentazione dei dati, non avrebbero la materiale possibilità di determinare l’importo degli ulteriori componenti positivi ai fini Isa.

2 - I codici individuano l’inapplicabilità

Il contribuente interessato per il periodo d’imposta 2020 da più cause di esclusione legate all’emergenza Covid, deve rispettare una successione particolare nell’indicazione della causa di inapplicabilità?

In relazione all’indicazione delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa legate all’emergenza Covid, non esiste una successione particolare in funzione della priorità della scelta tra le diverse tipologie.

Pertanto, ad esempio, il contribuente che esercita una delle attività economiche individuate nell’allegato 1 al decreto 2 febbraio 2021 e che, nel periodo d’imposta 2020, ha subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi rispetto al periodo d’imposta precedente, può autonomamente scegliere se indicare nella dichiarazione Redditi 2021 la causa di esclusione Isa contraddistinta dal codice 15 oppure 17.

3 - I correttivi garantiscono i contribuenti

In considerazione del quadro delineato, i contribuenti che hanno sopportato le difficoltà imposte dalla pandemia, ma che non rientrano tra le specifiche macrocasistiche individuate per le esclusioni Covid (Contribuenti che hanno aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, Riduzione ricavi o compensi di almeno il 33%, esonero Covid per codice attività) possono invocare la causa di esonero generica denominata «periodo di non normale svolgimento dell’attività»: codice 4 della dichiarazione dei redditi?

Nella circolare n. 16 del 2020 è stato rappresentato che la capacità degli Isa di rappresentare le realtà dei singoli contribuenti anche a seguito delle ricadute, sul periodo d’imposta 2020, del fenomeno Covid-19, avrebbe dovuto essere valutata sulla base degli interventi di adeguamento previsti dall’articolo 148 del decreto legge n. 34/2020 (convertito dalla legge n. 77/2020).
A tal proposito, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 148 del decreto legge n. 34 del 2020, sono state individuate:
nuove ipotesi di cause di esclusione dell’applicabilità degli Isa per tener conto degli effetti del Covid;

specifiche metodologie «correttivo–adeguative» per consentire la corretta applicazione degli Isa.

Tali due interventi devono essere intesi come parti di un’unica soluzione: individuare le situazioni più particolari attraverso le nuove cause di esclusione, per poter correttamente applicare gli Isa alla restante parte della platea tenendo conto degli appositi correttivi alla metodologia.
Ciò premesso, si ritiene che grazie a tali interventi straordinari, nei confronti dei contribuenti che non rientrino nelle cause di esclusione previste, possa essere ragionevolmente garantita la corretta applicazione degli Isa e, di conseguenza, non possa essere invocata la causa di esonero generica denominata «periodo di non normale svolgimento dell’attività» individuata dal codice 4 della dichiarazione dei redditi che si riferisce a fattispecie differenti.
Al riguardo si rimanda ai chiarimenti forniti sul tema con la richiamata circolare n. 16/E del 2020 al paragrafo «8.1.Effetti dell’applicazione degli Isa in particolari situazioni di non normale svolgimento della attività».

4 - Ricavi senza ulteriori componenti positivi

Si chiede conferma che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione Covid che valorizza la diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si debbano tenere esclusi dal conteggio i ricavi di cui ai righi F03-H05 (ricavi innalzati - «ex adeguamento» -).

Il decreto 2 febbraio 2021 ha previsto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa oltre a quelle già ordinariamente previste, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Tra le nuove cause di esclusione previste vi è in particolare quella che prevede che gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Tenuto conto della ratio della disposizione, che mira ad escludere dall’applicazione degli Isa i contribuenti che hanno subito una contrazione dell’attività economica così rilevante da non consentire una corretta applicazione dello strumento Isa anche considerando gli adeguamenti e le correzioni individuate dal successivo decreto del 30 aprile 2021, si ritiene che l’individuazione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, ai fini del confronto tra le due annualità, debba essere effettuata senza tenere conto dell’eventuale dichiarazione di ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, di cui al comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017 (convertito dalla legge n. 96/2017).
La dichiarazione di tali componenti positivi, infatti, è unicamente finalizzata, come previsto espressamente dalla norma, a migliorare il profilo di affidabilità del contribuente e all’accesso al regime premiale di cui al comma 11 del medesimo articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.

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