Si vota dal 24 gennaio

Decreto Grandi elettori, ecco le regole: positivi o in quarantena al voto con mezzo proprio o in ambulanza

Su richiesta della Camera arrivano le regole per consentire il voto per l’elezione del capo dello Stato anche a chi è infettato da Covid-19 o in quarantena

di Nicoletta Cottone

Quirinale, ecco chi sono i 1.009 Grandi elettori

2' di lettura

Palazzo Chigi ha accolto la richiesta formulata dalla Camera dei deputati per consentire il voto all’elezione del capo dello Stato anche ai Grandi elettori positivi. Per garantire l'esercizio del diritto di voto è stato emanato un decreto legge per consentire l’esercizio del diritto di voto a tutti i 1.009 Grandi elettori, anche se positivi o in quarantena. I membri delle Camere riuniti in seduta comune e i delegati regionali convocati a partire dal 24 gennaio 2022 per l’elezione del presidente della Repubblica, potranno votare anche se sottoposti alla misura dell’isolamento, in quanto positivi, o in quarantena precauzionale, per aver avuto contatti stretti con infetti. Il decreto legge è stato firmato in serata dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

Chi è in isolamento o in quarantena può arrivare in auto o in ambulanza

Dunque chi fra i 1.009 Grandi elettori sarà in isolamento o in quarantena sarà autorizzato, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, agli spostamenti con mezzo proprio o sanitario sul territorio nazionale, «per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento, ove si svolge la votazione e fare rientro nella propria residenza o dimora».

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Divieto di uso dei mezzi pubblici

Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, i membri componenti del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali sono tenuti al rispetto di una serie di prescrizioni:

- divieto di utilizzo dei mezzi pubblici;

- divieto di sosta in luoghi pubblici;

- divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto;

- divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena;

- obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2.


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