Il passaggio chiave del decreto del Tar che ferma la Dad disposta fino al 29 gennaio e riapre subito le scuole in Campania, è riportato a pagina 13. E suona come un’accusa di negligenza nei confronti del governatore – che ha trattenuto a sé la delega alla sanità – Vincenzo De Luca: “Le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione della misura sospensiva (della didattica in presenza, ndr), dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di “collasso” anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare “contingibile” una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato”.

Così mette nero su bianco il presidente della Quinta Sezione del Tar Campania, Maria Abruzzese, accogliendo due distinti ricorsi – il primo di un comitato di genitori, il secondo del governo Draghi attraverso l’Avvocatura dello Stato – che chiedevano la sospensiva dell’ordinanza De Luca, motivata dall’incremento dei contagi e “in ragione della estrema contagiosità della nuova variante denominata omicron”. Sospensiva concessa, con il ritorno a partire da domani all’attività didattica in presenza per le scuole dell’infanzia, elementari e medie del territorio campano.

Curiosamente, la Regione Campania non si è costituita contro il ricorso del governo. Si è costituita solo nel primo ricorso, depositato sabato dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. E stamane ha presentato la documentazione integrativa richiesta dal giudice per avere il quadro compiuto necessario alla decisione: ovvero i dati della pandemia a supporto dell’ordinanza e in particolare il report dell’unità di crisi regionale.

Secondo le motivazioni del decreto del Tar, l’ordinanza De Luca va stracciata perché viziata da una “complessiva non ragionevolezza”: non sottende una compiuta valutazione “di adeguatezza e proporzionalità” ed è priva dei presupposti che possano qualificarla come “contingibile”. Ovvero emessa per affrontare un evento imprevedibile e privo di regole che le abbiano previste. Non è questo il caso, scrive il presidente Abruzzese. Le regole ci sono, e sono quelle contenute nei decreti legge di Draghi del 6 agosto 2021 e del 7 gennaio 2022. “La dettagliata normativa in discorso, di rango primario, e dunque sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo, disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza””. Si fa riferimento alle regole che abbiamo appreso dalla lettura dei decreti legge sul distanziamento, sulle mascherine, sul tracciamento dei positivi in aula, con diverse modalità d’intervento e di eventuale Dad a seconda dell’età degli studenti e del numero dei contagiati nelle classi. “Il che – prosegue il giudice amministrativo – esclude che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività e che, stante la loro astratta natura “contingibile”, presuppongono che non sia possibile individuare una diversa “regola” della concreta fattispecie, regola, invece, effettivamente, come visto, già esistente, allo stato, in diritto positivo”.

La presidente Abruzzese ricorda a De Luca che i decreti Draghi sono “normativa di rango primario” rispetto alle ordinanze regionali. E gli sottolinea “che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell’ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale”. Quindi, fatto salvo “il diverso opinamento di altra Autorità che, del tutto legittimamente, manifestasse la non condivisibilità, politica e/o giuridica o finanche di complessiva ragionevolezza, dell’intervento legislativo operato”, questo dissenso “non potrebbe giammai essere espresso e fatto valere con provvedimenti amministrativi evidentemente distonici rispetto a detta scelta del legislatore nazionale”.

Il governo che ha emanato i decreti e il parlamento che li ha convertiti in legge hanno ritenuto “di privilegiare la modalità della didattica in presenza”, ovviamente tra le prescrizioni e le cautele che conosciamo. E’ una modalità “non agevole e senz’altro gravosa, (che) incombe certo sugli operatori pubblici all’uopo investiti ma che impone, anche e soprattutto, la leale e fattiva cooperazione degli amministrati”, afferma il giudice. L’ordinanza De Luca poi è priva di una adeguata valutazione “di ragionevolezza e proporzionalità”: il ritorno in Dad era previsto solo nelle zone rosse mentre la Campania è una delle poche ancora in bianco, “non risulta alcun focolaio né alcun rischio riferito alla popolazione scolastica”, è “dubbia” anche “l’idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l’aumento registrato dei contagi”. E inoltre, “a ulteriore sostegno della complessiva non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività”. Insomma, se davvero il sistema sanitario campano rischia il collasso, come ha scritto la Regione Campania nella sua memoria difensiva, perché chiudere solo le scuole?

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