Rassegne di Giurisprudenza

Intermediazione finanziaria, responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza in operazioni con parti correlate

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Società di capitali – Società per azioni – Organi sociali – Collegio sindacale – Intermediazione finanziaria – Violazioni – Sanzioni amministrative – Operazioni con parti correlate – Responsabilità dei sindaci – Configurabilità – Presupposti – Individuazione
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con parti correlate tutte le volte in cui sia emerso, in fatto, il mancato ovvero l'incompleto esercizio da parte degli stessi dei doveri di vigilanza che la legge attribuisce loro, come quello di richiedere all'organo gestorio informazioni in ordine alle operazioni poi sanzionate e, naturalmente, onde assicurare l'effettività del controllo svolto, di attenderne l'esito prima di esprimere, in ragione delle informazioni richieste, le proprie determinazioni finali. Infatti, il collegio sindacale è sempre tenuto ad esplicare la sua funzione di controllo ed è ritenuto responsabile in sede amministrativa, in ogni caso di omesso o inadeguato o incompleto esercizio dell'attività di controllo, a prescindere dal danno, che non è un elemento costitutivo dell'illecito, ma solo un parametro per la determinazione della sanzione. La responsabilità dei sindaci sussiste, in effetti, indipendentemente dall'esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi della vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori, prevista dall'art. 149 del D.lgs. n. 58/1998.
• Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 3 novembre 2021, n. 31239

Società - Di capitali - Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Organi sociali - Collegio sindacale - Doveri - In genere intermediazione finanziaria - Doveri dei sindaci - Obbligo di relazionare all'assemblea circa la 'correttezza sostanziale' delle operazioni con parti correlate - Sussistenza.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sebbene non rientri tra i doveri dei sindaci interloquire sulla opportunità delle operazioni con parti correlate e sulle prospettive vantaggiose o meno delle stesse, cionondimeno i medesimi non possono limitarsi ad una verifica estrinseca del rispetto delle procedure legali, avendo l'obbligo di relazionare all'assemblea circa le criticità emerse per difetto di "correttezza sostanziale" delle dette operazioni e per mancanza di indipendenza dell'"advisor", risultante dalle emergenze, e la non conformità della procedura allo scopo di legge, che è quello d'impedire silenti "svuotamenti societari".
• Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 10 luglio 2020 n. 14708

Società - Di capitali - Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - Organi sociali - Collegio sindacale - Doveri - In genere intermediazione finanziaria - Operazioni con parti correlate e fuori dell'oggetto sociale - Responsabilità del collegio sindacale - Sussistenza - Controllo del comitato interno - Irrilevanza - Ragioni
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria la responsabilità dei sindaci sussiste anche con riguardo ad operazioni con "parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori", realizzate al di fuori dell'oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell'operazione.
• Corte di Cassazione, Sezione II civile, sentenza 7 marzo 2018 n. 5357