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Dall’accordo individuale alla disconnessione: così cambia lo smart working

Bozza di protocollo: stessa retribuzione, divieto di licenziamento e tutele Inail. Più spazio alla contrattazione collettiva

di Claudio Tucci

Brunetta, arrivano linee guida smart working P.a

3' di lettura

La prossima settimana entra nel vivo il confronto governo-parti sociali sul lavoro agile post emergenziale nel privato (per la Pa ci sono apposite linee guida). Fino al 31 dicembre sono in vigore le regole emergenziali. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, punta a un protocollo condiviso, con sindacati e imprese, che fissi un quadro di riferimento per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, nel rispetto della normativa del 2017, e della contrattazione. La bozza di protocollo su cui governo e parti sociali stanno lavorando prevede una serie di punti fermi: dall’accordo individuale per aderire al lavoro agile al ruolo, come detto, importante della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale. Ma vediamo le nuove regole allo studio.

Accordo individuale

In base alla bozza di protocollo, l’adesione allo smart working è su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fra impresa e lavoratore, fermo restando il diritto di recesso. L’accordo individuale dovrà indicare, tra l’altro, la durata dell’intesa, che può essere a termine o a tempo indeterminato, l’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno, i luoghi eventualmente esclusi (dove cioè non si può svolgere la prestazione in smart working), le modalità di controllo da parte del datore di lavoro, i tempi di riposo e la garanzia del diritto alla c.d. disconnessione.

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Organizzazione del lavoro e disconnessione

La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, oltre che nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali. La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Divieto di licenziamento

Le nuove disposizioni chiariscono che l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Incentivo alla contrattazione collettiva

Le parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo, in attuazione del protocollo, e che ne prevedano un utilizzo equilibrato tra lavoratrici e lavoratori e favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

Infortuni e malattie professionali

Le bozze di disposizioni evidenziano che il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa Inail.

Luogo di lavoro

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Retribuzione

Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore. Ciascun lavoratore agile ha infatti diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, e alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.

Strumenti di lavoro

Fatti salvi diversi accordi, è di norma il datore di lavoro a fornire la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare. Le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro, necessaria per l’attività prestata dal dipendente in modalità agile, sono a carico del datore di lavoro stesso, che ne resta proprietario.


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