Adempimenti

La riapertura dei termini della rottamazione ter tiene conto del condono

Il pagamento a novembre di somme non dovute dà diritto alla restituzione

di Luigi Lovecchio

La riapertura dei termini al 30 novembre (6 dicembre, considerato il ritardo tollerato) per il pagamento delle quote della rottamazione ter, oltre a rimettere in termini i debitori, permette di avere certezza degli importi stralciati (affidamenti al di sotto di 5mila euro), per effetto del condono dell’articolo 4 del Dl 41/2021.

Inoltre, qualora l’interessato dovesse per errore pagare a novembre un ammontare non dovuto, in quanto rientrante nella sanatoria in esame, egli avrebbe diritto alla restituzione dell’indebito.

L’articolo 1 del Dl 146/2021 ha riscritto per l’ennesima volta il calendario della rottamazione ter, rimettendo in termini i soggetti che avessero saltato tutte o alcune delle rate scadute. È infatti stabilito che, sia per le quote originariamente in scadenza nel 2020 sia per quelle scadute fino a luglio 2021, il nuovo termine è il 30 novembre 2021. Inoltre, poiché si applica la tolleranza dei 5 giorni di ritardo, si può arrivare fino al 6 dicembre prossimo.

Al riguardo, si ricorda che lo stralcio degli affidamenti effettuati fino al 31 dicembre 2010, di importo residuo non superiore a 5mila euro – sommando solo sorte capitale, interessi affidati all’agente della riscossione e sanzioni -, previsto nell’articolo 4 del Dl 41/2021, vale anche per quelli inclusi nella rottamazione ter.

Il problema è che, per effetto del decreto attuativo delle Finanze, la cancellazione del debito ha efficacia dal 31 ottobre prossimo. Ciò, per consentire l’incrocio con i dati dell’agenzia delle Entrate che deve verificare quali contribuenti hanno dichiarato un reddito imponibile maggiore di 30mila euro per l’anno 2019 e sono pertanto esclusi dalla sanatoria.

Ne consegue che, fino al 31 ottobre, i debitori non hanno certezza degli importi che devono sottrarre dal quantum da versare per la rottamazione. E, d’altro canto, le somme pagate fino a tale data non sono in alcun caso rimborsabili. La nuova scadenza del 6 dicembre, dunque, permette di depurare con certezza le rate della definizione agevolata dagli affidamenti stralciati, senza effetti indesiderati in caso di errori.

Ed invero, laddove il contribuente dovesse pagare importi non dovuti, accorgendosi solo successivamente dell’errore, questi avrebbe comunque diritto al rimborso. Ciò in quanto si tratterebbe di pagamento avvenuto dopo la data di effetto della cancellazione dell’affidamento.

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