Controlli e liti

Riciclaggio, in arrivo sanzioni più severe

Il Dlgs all’esame del Cdm del 5 agosto reati fa diventare presupposto dell’autoriciclaggio anche tutti i reati colposi

di Giovanni Negri

Sanzioni più severe e articolate nella lotta al riciclaggio. Effetto del decreto legislativo all’esame del Consiglio dei ministri del 5 agosto che, recependo la direttiva comunitaria del 2018, modifica il Codice penale nella disciplina di una serie di reati, dalla ricettazione all’autoriciclaggio. Quanto a quest’ultimo, già tra le ultime novità in materia di criminalità economica, le modifiche sono significative, visto che già nell’ipotesi base, quella punita con la detenzione da 2 a 8 anni, a sparire è il riferimento ai soli delitti non colposi. Per effetto della modifica ora a potere essere considerati reati presupposto dell’autoriciclaggio potranno essere anche tutti i reati colposi.

Di più. Sempre in materia di autoriciclaggio la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è invece diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.In materia di ricettazione, si stabilisce che la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 300 a 6.000 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale».

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 euro nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a 800 euro nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Quanto al riciclaggio vero e proprio, articolo 648 bis del Codice penale, il decreto legislativo cancella il riferimento ai soli delitti non colposi come presupposti della condotta criminale, per estenderli anche ai reati colposi. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 2.500 a 12.500 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Infine, per quanto riguarda la fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Nessun intervento invece sul fronte del decreto 231, punto sul quale la direttiva sollecitava gli Stati dell’Unione a intervenire. L’assetto sanzionatorio attuale è stato ritenuto dall’Italia del tutto adeguato.

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