Controlli e liti

Cartelle, fuori gioco la prova della notifica depositata oltre i termini processuali

La Ctp Catania: l’agente della riscossione deve rispettare i 20 giorni dalla prima udienza

di Filippo Cannizzaro

L’agente della riscossione deve depositare i documenti comprovanti la notifica della cartella entro 20 giorni prima l’udienza di trattazione e non successivamente, dato che il giudice non può tenerne conto ai fini della decisione anche in caso di rinvio dell’udienza. Così la Ctp Catania, sentenza 5921/15/2021 (presidente Matarazzo, relatore Creazzo).

La vicenda

Una Srl viene a conoscenza nel marzo 2019, per il tramite l’estratto di ruolo, di avere a proprio carico somme a debito inerenti Ires e Irap per l’anno 2012. Si oppone “al buio” alla pretesa e impugna il ruolo e la relativa cartella con ricorso-reclamo depositato telematicamente nel mese di giugno 2019; contesta di non aver mai ricevuto la cartella riportata nell’estratto.

Il giudice fissa la prima udienza per il 1° marzo 2021, poi rinviata al 7 giugno 2021. Mentre il concessionario si costituisce in data 17 febbraio 2021, chiede il rigetto del ricorso e deposita i documenti attestanti la notifica della cartella. La contribuente replica e contesta la tardività del deposito documentale del concessionario.

La decisione

La Ctp accoglie il ricorso. Ai fini del giudizio – secondo il collegio – non possono essere prese in considerazione notifiche prodotte dall’agente della riscossione poiché sono state depositate tardivamente rispetto alla data prevista per la prima udienza, cioè «oltre il termine di cui al disposto dell’articolo 32 del Dlgs 546/1992, che si applica anche alla fattispecie del deposito della documentazione allegata alla memoria costitutiva della parte resistente». Di conseguenza, le cartelle di pagamento impugnate devono essere annullate.

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