NOVARA – La scadenza del 28 giugno era inderogabile, dunque le giustificazioni trovate dal Novara calcio per spiegare lo sforamento del termine non possono essere accolte. Inoltre la modalità di pagamento intrapresa dal club non è ammessa, e comunque le ricevute emanate dall’Agenzia delle entrate non provano la regolarità delle operazioni. È in base a queste valutazioni che il Collegio di garanzia del Coni ha rigettato il ricorso azzurro contro la mancata iscrizione alla Serie C. Lo spiega nel documento di 9 pagine che riassume la vicenda e fissa le motivazioni della bocciatura. Giovedì erano stati pubblicati gli approfondimenti sui casi di Chievo, Casertana e Sambenedettese. Ieri è stata la volta di Novara e Carpi, le ultime due deluse che restavano in attesa. Per quanto riguarda gli azzurri, il collegio rileva che i termini previsti dalle norme federali sono «perentori». Non è quindi accettabile la posizione del club sul ritardo di una parte dei versamenti eseguiti oltre il limite fissato per ottenere la licenza nazionale. Il Novara si era difeso affermando che era stato compiuto un errore nell’indicazione del codice del tributo sui modelli F24, per cui si era reso necessario ripresentare i documenti corretto nei due giorni successivi. La modifica avrebbe così consentito di ratificare versamenti disposti in realtà il 28. Secondo il collegio, i pagamenti devono invece essere considerati come effettuati solo il 29 e 30. Dunque fuori tempo massimo. «I termini non possono essere per alcun motivo superati». Inoltre più in generale il Novara aveva basato la sua difesa distinguendo tra surroga e accollo, precisando che avendo operato con il primo sistema non sarebbe scattato il divieto di compensazione invocato dalla Covisoc nel dell’articolo 8 dello Statuto dei diritti dei contribuenti. Il collegio però va oltre: «Al di là dei dubbi sulla sussistenza di una fattispecie surrogatoria - scrive - la qualificazione non risulta comunque decisiva per la soluzione del caso di specie». Cioè comunque la proprietà non avrebbe dovuto agire in quel modo: «La compensazione - aggiunge - è possibile solo nei casi previsti dalla legge e fra questi non vi è un’ipotesi di compensazione realizzata avvalendosi di crediti tributari di terzi». Sotto questo aspetto c’è però un piccolo passaggio che se non altro mitiga le colpe del Novara quando si afferma che l’articolo 8 «può essere stato erroneamente interpretato dalla società come idoneo a consentire la compensazione». Le stesse quietanze trasmesse dall’Agenzia delle entrate e presentate dal Novara come dimostrazione degli avvenuti pagamenti «non provano la regolarità nel merito degli specifici adempimenti, regolarità che è da escludere nel caso di specie». — © RIPRODUZIONE RISERVATA