Imposte

La riforma delle accise punta su speditore e destinatario certificati

Il decreto legislativo di recepimento della nuova direttiva accise 262/2020 è atteso al varo in Consiglio dei ministri

Il decreto legislativo di recepimento della nuova direttiva accise 262/2020 è atteso al varo in Consiglio dei ministri. La norma si innesterà sull’attuale regime generale delle accise regolato dal Testo unico delle accise (Tua, ossia il Dlgs 504/1995), al quale saranno apportate rilevanti modifiche. Tuttavia la direttiva attuale (118/2002) non verrà stravolta dal nuovo modello, ma solo affinata per soddisfare le sopravvenute esigenze di uniformità e speditezza dei traffici.

Tra le novità la definizione dei soggetti obbligati. In materia, si registra ancora un forte disallineamento tra la norma nazionale e quella Ue, anche se la riforma del Tua avrebbe potuto essere l’occasione di adeguamento delle disposizioni nazionali quelle unionali in materia di fatto generatore, di esigibilità e individuazione del soggetto obbligato per il tributo armonizzato.

C’è poi la modifica dell’articolo 4 del Tua, dedicato alle perdite, alle distruzioni e ai cali. Anche qui, l’Italia non ha mai adottato un provvedimento generale e aggiornato sulla questione che però, finalmente, troverà un quadro comune, in quanto il legislatore nazionale già prevede ciò che a breve sarà, ossia l’adozione, da parte della commissione Ue, di standard armonizzati per quotare le perdite di trasporto e lavorazione.

L’articolo 6 della direttiva accise intende per immissione in consumo, quali fatti generatori dell’imposta, la detenzione o il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, fuori da un regime di sospensione, qualora non sia stata pagata un’accisa. Questa ipotesi non è recepita nelle modifiche di legge, permanendo non chiarite le ipotesi di detenzione e magazzinaggio e la loro differenza, che si riflettono anche sulla responsabilità dei mittenti.

L’articolo 2, comma 4, lettera b-bis), del Tua, di nuovo innesto, individua infatti una nuova figura di soggetto obbligato, ossia il depositario mittente, che è responsabile per l’imposta, in solido, per i prodotti spediti e ricevuti, ma non ancora iscritti nelle contabilità di deposito, anche se questa figura non trova pedissequa previsione nella direttiva. In materia, si potrebbe meglio recepire l’articolo 19 della direttiva 2020/262 sulla definizione di momento di chiusura di un movimento sospensivo, ossia la «presa in consegna».

Infine si introducono le nuove figure operative di speditore certificato e destinatario certificato: soggetti che possono trasferire e ricevere tra Stati membri prodotto ad accisa assolta. Il senso è quello di aprire il mercato alla circolazione più snella dei beni, specialmente dei prodotti alcolici. In materia è però introdotto l’articolo 8-bis Tua, che ha previsto che il soggetto che intende operare come destinatario certificato debba già avere la qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato, già autorizzato dall’autorità. La riforma del Tua riconduce tale figura solo a una di queste due storiche già presenti, vanificando, di fatto, l’intento semplificatore della direttiva Ue (si pensi al tema del commercio elettronico).

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