I temi di NT+Modulo 24

Detassazione dei premi di risultato, il confronto fa i conti con lockdown e blocco dell’attività

L’interpello 270/2021 dell’Agenzia torna sul concetto di periodo congruo in relazione al regime della detassazione dei premi di risultato

di Cristian Valsiglio

L’agenzia delle Entrate, con risposta n. 270 del 20 aprile 2021, ha analizzato nuovamente il concetto di periodo congruo al fine dell’applicabilità del regime agevolativo della detassazione dei premi di risultato.

L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 208/2015 ha previsto a decorrere dall’anno 2016 una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile (detassazione), la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti successivamente dal Dm 25 marzo 2016.

Tale regime agevolativo è previsto nel limite di 3mila euro all’anno ed è applicabile ai lavoratori subordinati con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell’anno precedente.

Il decreto 25 marzo 2016, al comma 2 dell’articolo 2 afferma che i contratti collettivi «devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo , il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati».

Ma il concetto di incrementalità rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo deve essere in termini assoluti o può essere relativo a valori indicati dalla medesima contrattazione aziendale?
A parere dell’agenzia delle Entrate il raffronto deve essere su basi reali, e pertanto in termini assoluti, confrontando un dato precedente con un dato futuro senza alcuna valenza delle quantificazioni dei parametri stabiliti nell’accordo.

Infatti, l’agenzia delle Entrate è stata chiamata più volte a chiarire la linea interpretativa da seguire.
Le circolari n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 hanno affermato che, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, è necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo collettivo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi previsti dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, alla quale, è rimessa la valutazione della durata del «periodo congruo».

Molto incisivo fu il chiarimento della risoluzione n. 78/E/2018, ove l’Amministrazione Finanziaria precisò che ai fini dell’applicazione della detassazione «non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio».

Sulla predetta linea interpretativa anche la risposta a interpello n. 130/2018, nella quale venne precisato che «il riferimento alla variabilità del premio, come precisato dalla scrivente con circolare n. 28/E del 2016, non deve essere inteso come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì come incertezza nell’erogazione del premio, dal momento che l’attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato erogati in ragione dell’incremento di produttività, redditività ecc. verificata al termine del periodo congruo, escludendo dal regime agevolativo singole voci retributive».
In sostanza, il Fisco ha ritenuto l’agevolazione vincolata a dati certi e quantificati e non a valori-parametro identificati dalla contrattazione collettiva.

Infatti, come ribadito anche dalla risposta in commento, la durata del periodo congruo «è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato. Il risultato precedente può essere costituito dal livello di produzione del semestre o dell’anno o anche del triennio precedente il semestre considerato, purché si tratti di un dato precedente a quest’ultimo e non un dato remoto, non idoneo a rilevare un incremento attuale di produzione. Non è, pertanto, sufficiente che al termine del periodo di maturazione del premio, l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio».

La rigida interpretazione, tuttavia, trova una sua versione light nel drammatico periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Con la risposta n. 270 del 20 aprile 2021, l’agenzia delle Entrate prende in considerazione la possibilità di normalizzare i dati di comparazione nel periodo congruo stabilito dalla contrattazione collettiva. Infatti, al fine dell’applicazione del beneficio della detassazione sarà possibile tramite accordo collettivo normalizzare i dati di riferimento dell’anno precedente considerando i periodi di lockdown o di blocco dell’attività produttiva “imposti” dai Dpcm di emergenza.

Nel caso di specie, affrontato dall’Amministrazione Finanziaria, è concessa la detassazione su premi di risultato erogati da una società operativa a livello nazionale nel settore dei giochi leciti e delle scommesse che tramite accordo sindacale ha deciso di confrontare il dato di Ebit del 2020 con il dato di Ebit del 2019 opportunamente neutralizzato dei mesi di non lavoro nel 2020.


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