Controlli e liti

Locazioni, alt al registro di 200 euro sulla clausola penale

La Ctp Varese boccia ancora la linea delle Entrate secondo cui la pattuizione sugli interessi di mora va tassata a sé

di Cristiano Dell'Oste

Non deve essere tassata in modo autonomo la clausola penale inserita nel contratto di locazione, secondo cui l’inquilino – se paga in ritardo – è tenuto a versare gli interessi di mora pari al tasso legale maggiorato del 3 per cento. La Ctp Varese (170/1/2021, presidente e relatore Santangelo) boccia nuovamente la tesi delle Entrate, che spesso applicano separatamente l’imposta di registro di 200 euro su questo tipo di pattuizioni contrattuali.

La pronuncia è stata ottenuta grazie all’Associazione della proprietà edilizia di Como (aderente a Confedilizia), che si è fatta carico delle spese e dell’assistenza giudiziale di un proprio associato (l’immobile si trova a Como, ma il contratto è stato registrato all’ufficio di Saronno, da qui la competenza della Ctp Varese).

«Abbiamo sostenuto la difesa del contribuente perché ci rendiamo conto che in casi come questo il singolo proprietario non ha l’interesse economico ad agire, viste le cifre in gioco, mentre è corretto ribadire una questione di principio e contrastare una pretesa davvero vessatoria», commenta Claudio Bocchietti, presidente dell’Associazione edilizia comasca. «Oltretutto – aggiunge – è una richiesta che danneggia anche l’inquilino, dal momento che l’imposta viene suddivisa tra le parti contrattuali».

Le motivazioni della pronuncia
Nella sentenza, il giudice riassume le ragioni per cui non è corretto – in questo caso – applicare il prelievo autonomo di 200 euro. Innanzitutto, si legge nella pronuncia, non c’è alcun atto «sottoposto a condizione sospensiva», come invece afferma il Fisco (non c’è un accordo che subordina l’efficacia delle disposizioni contrattuali a un evento futuro e incerto: il contratto in quanto tale è valido fin da subito).

In secondo luogo, «non c’è alcuna determinazione forfettaria preventiva del danno» (anzi: l’entità del risarcimento dipende dall’entità dell’inadempimento, sia pure in misura percentuale).

Infine, la clausola regola «una prestazione strettamente dipendente dall’obbligazione principale», tanto è vero che – come sottolinea la sentenza – se dovesse essere dichiarata invalida l’obbligazione principale, sarebbe travolta anche la penale. Perciò, si ricade nel perimetro applicativo del comma 2 dell’articolo 21 del Testo unico del registro (Dpr 131/1986). Ciò significa che le pattuizioni contenute nel contratto derivano necessariamente le une dalle altre e l’imposta si applica come se l’atto contenesse solamente la disposizione che dà luogo alla tassazione più pesante.

Le variabili economiche e i passi successivi
Il presidente Bocchietti ricorda che oggi l’interesse legale è irrisorio – dal 1° gennaio 2021 è pari allo 0,01% – e proprio per questo si giustifica la richiesta di un interesse moratorio del 3 per cento. «Si tratta di una pattuizione accessoria che serve soprattutto a ricordare la necessità di adempiere puntualmente il contratto – spiega –. Qui non si può davvero parlare di una pattuizione autonoma».

Il Fisco ha già presentato appello per una causa analoga ottenuta lo scorso autunno dall’Associazione comasca e ci si attende che anche questa pronuncia sarà impugnata. «Sosterremo le nostre ragioni anche di fronte alla commissione tributaria regionale», conclude Bocchetti.


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