Controlli e liti

Accisa ridotta sul Gpl anche se la cessione è intermediata

Per la Ctp Milano non rileva la presenza di un soggetto interposto, contano l’utilizzo e la provenienza

Con sentenza 1658/17/2021 del 13 aprile 2021 (presidente Beretta, relatore Zucchini), la Ctp di Milano ha chiarito che il Gpl utilizzato in impianti centralizzati alimentari da serbatoi fissi riforniti da depositi commerciali, gode dell’aliquota d’accisa ridotta prevista per i fornitori, anche se nella cessione partecipa un soggetto interposto - intermediario. Ciò, in quanto, l’agevolazione d’accisa spetta in base all’oggettivo impiego del gas e sempreché vengano rispettati i requisiti sostanziali.

La normativa

La tabella A, Punto 15, Dlgs 504/1995 (Tua), prevede l’aliquota d’accisa ridotta per il Gpl uso combustione ceduto ad acquirenti aventi impianti centralizzati per esclusivo uso industriale.

Al contempo, l’articolo 8, Dm 165/2008 dispone che il Gpl deve essere impiegato in impianti centralizzati alimentati direttamente da serbatoi fissi e che questi ultimi debbano essere riforniti da depositi commerciali.

Pertanto, è sufficiente che il deposito commerciale rifornisca un impianto centralizzato di Gpl.

Il caso

A fronte delle istanze di rimborso della maggiore accisa versata, l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha contestato al fornitore esercente un deposito commerciale l’impossibilità di usufruire dell’aliquota d’accisa ridotta in parola. Ciò in quanto nell’operazione commerciale è intervenuto anche un soggetto interposto – intermediario.

Per la Ctp l’agevolazione fiscale non può essere disconosciuta per la sola circostanza che un soggetto svolge un’attività di intermediazione commerciale.

Difatti, si tratta di un’attività normale nel settore industriale di riferimento, corrispondente alla realtà economica e che, come tale, non può essere disconosciuta dall’amministrazione finanziaria (si veda la sentenza 24/2021 della Ctr Friuli Venezia Giulia), salvo che l’intermediazione non abbia finalità sostanzialmente elusive.

Secondo i giudici milanesi, l’agevolazione ha natura oggettiva, per cui ciò che rileva è che il Gpl sia stato effettivamente impiegato nel processo industriale e che provenga da soggetti qualificati come “depositi commerciali”.

La pronuncia in commento è conforme, da un lato, all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (tra le tante, Cassazione 14983/2020 e 1985/2019), e, dall’altro, anche alla giurisprudenza eurounitaria (Cgue, 2 giugno 2016, causa C-418/14, Roz Swift), secondo cui se è accertato e non contestato il dato oggettivo di un impiego agevolato del prodotto sottoposto ad accisa non può essere negata l’agevolazione, in quanto altrimenti si violerebbe il principio generale di proporzionalità.

L’iter interpretativo seguito dalla Ctp, dunque, è pienamente condivisibile e si fonda su una corretta valorizzazione del principio di proporzionalità e di prevalenza della sostanza sulla forma, che, si auspica, vengano recepiti anche dall’amministrazione finanziaria.

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