Garante privacy

Vaccini sul luogo di lavoro, dati accessibili solo al medico aziendale

Il datore di lavoro non può conoscere l’identità di chi si vaccina e deve anche esimersi dal raccogliere e usare altri dati personali connessi con l’iniziativa

di Antonelli Cherchi

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3' di lettura

La vaccinazione anti-Covid sul luogo di lavoro è questione del medico aziendale. E questo non soltanto nella fase della somministrazione del farmaco ma anche in tutta la procedura di raccolta delle adesioni e di predisposizione del calendario vaccinale.

Nessun dato sensibile al datore di lavoro

Il datore di lavoro non può conoscere l’identità di chi si vaccina e deve anche esimersi dal raccogliere e utilizzare altri dati personali connessi con l’iniziativa. Neanche il consenso del lavoratore gli può permettere di farlo, perché in tale ambito l’autorizzazione del dipendente non basta. In ogni caso, la mancata effettuazione del vaccino non può – a meno che non si tratti di personale sanitario – avere ricadute sul rapporto di lavoro.

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Il provvedimento del Garante della privacy

Sono tutte precisazioni contenunte nel provvedimento 198/2021 che il Garante della privacy ha messo a punto mentre la campagna di vaccinazione in azienda si appresta e entrare nel vivo. Si tratta di prime indicazioni che l’Autorità si riserva di calibrare meglio una volta chiarito del tutto il quadro normativo di riferimento. Una “fuga in avanti” del Garante che potrebbe essere anche letta come un ammonimento al Governo perché non dimentichi le regole sulla privacy, come è avvenuto con il pass vaccinale, sul quale l’Authority della riservatezza ha di recente sollevato più di un dubbio.

Datore indica solo dosi di vaccino necessarie

Dunque, il regista dei vaccini sui luoghi di lavoro deve essere il medico competente, eventualmente coadiuvato da altro personale sanitario. A lui spetta raccogliere le adesioni volontarie dei lavoratori che intendono vaccinarsi e stabilire il numero e il tipo di dosi necessarie. Sulla base delle informazioni fornite dal medico, il datore di lavoro deve presentare il piano vaccinale alla Asl competente, ma nel piano deve essere indicato solo il quantitativo di vaccini necessario, senza alcun riferimento a dati che possano rivelare l’identità di chi aderisce alla campagna.

Dati informatici devono essere custoditi e protetti

Se per raccogliere le informazioni sulle adesioni dei dipendenti vengono utilizzati strumenti (per esempio, applicativi informatici) nella disponibilità del datore di lavoro, devono essere adottati accorgimenti tecnici e organizzativi perché i dati personali dei lavoratori non entrino – «neanche accidentalmente», scrive il Garante – nella disponibilità dell’azienda. Se, invece il datore di lavoro decide di affidare i vaccini a strutture sanitarie private o a quelle dell’Inail, si deve fare in modo che i dipendenti si rivolgano direttamente a queste ultime.

Riservatezza anche in fase di somministrazione

Al medico competente spetta anche predisporre il calendario dei vaccini, da effettuare nei locali individuati insieme al datore di lavoro. La sede delle somministrazioni va organizzata in modo tale «da evitare per quanto possibile – sottolinea il Garante – di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale». Inoltre, dovrebbero essere adottate, per quanto possibile, misure per «garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore anche nella fase immediatamente successiva alla vaccinazione, prevenendo l’ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità».

Tempo per vaccinazione non è assenza da lavoro

Il tempo richiesto dal vaccino non configura un’assenza dal lavoro e nel caso sia necessaria una giustificazione, si può rilasciare «un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici». Se poi quest’ultima permettesse di risalire al vaccino, il datore di lavoro deve limitarsi a utilizzare l’attestazione solo per gli obblighi di legge, astenendosi dal chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o di esibire il certificato vaccinale.

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