Società

Spese di pubblicità e di rappresentanza: solamente le prime hanno piena deducibilità

Le spese di pubblicità servono a reclamizzare il prodotto e non l'attività

di Giampaolo Piagnerelli

Deducibilità piena solo per le spese di pubblicità. Quelle di rappresentanza sono limitate a un terzo del loro ammontare. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 13031/21. Nel caso di specie il Fisco ha contestato al contribuente di aver proceduto a indebita deduzione di costi, in quanto erroneamente qualificati come spese di pubblicità, sostenuti per l'acquisto di scansie e attrezzature simili utilizzate per l'esposizione di sigarette presso le rivendite di tabacchi.

L'Agenzia, a tal proposito, denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 108, comma 2, del Dpr 917/1986 per avere la sentenza impugnata ritenuto che i costi in oggetto fossero riconducibili a spese promozionali e non, invece, a spese di rappresentanza. Il Fisco ha evidenziato in proposito che diversamente da quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, si era in presenza di spese effettuate a titolo gratuito e senza una diretta correlazione con i ricavi. I Supremi giudici, inoltre, hanno precisato che l'articolo 108 del Testo unico (Dpr 917/1986) distingue tra le spese pluriennali, le spese di pubblicità e di propaganda, delle quali ammette la deduzione nell'esercizio in cui sono state sostenute, dalle spese di rappresentanza, la cui deduzione è ammessa solo nella misura di un terzo del loro ammontare.

Si legge nella decisione che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente alla pubblicizzazione di prodotti e servizi dell'impresa. Quindi il criterio che separa spese di rappresentanza e spese di pubblicità va dunque individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio dell'impresa senza dar luogo a una aspettativa di incremento delle vendite, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati mediante l'informazione ai consumatori dell'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione delle loro caratteristiche e quindi di incremento delle vendite.

L'accertamento delle spese di pubblicità postula dunque l'esistenza di un collegamento obiettivo e immediato tra la promozione di un prodotto o di una produzione e l'aspettativa di un maggior ricavo. Nel caso odierno, invece, la spesa di rappresentanza ha carattere gratuito e pertanto indeducibile. Punto a favore dell'amministrazione.

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