Contabilità

Per la modifica è necessario siglare un nuovo accordo

L'intesa di secondo livello dovrà essere depositata entro trenta giorni

di Aldo Bottini e Diego Paciello

Da un punto di vista operativo, l’introduzione di meccanismi di sterilizzazione utili a valutare il conseguimento di risultati incrementali in termini di redditività, produttività, qualità, efficienza e innovazione ai quali subordinare i premi di risultato detassabili e convertibili in welfare in base alla legge 208/2015, presuppone, in ogni caso, la sottoscrizione di un accordo sindacale di secondo livello.

L’accordo sindacale può essere volto a introdurre un nuovo premio di risultato oppure a modificare indicatori previsti precedentemente. In entrambi i casi, è necessario rispettare alcuni adempimenti procedurali per garantire l’applicabilità della tassazione agevolata.

Infatti, secondo quanto previsto dal Dm 25 marzo 2016 del ministero del Lavoro, l’accordo, stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, dovrà essere depositato telematicamente entro trenta giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto. Va ricordato che tale termine, come chiarito dalla circolare 5/E del 29 marzo 2018 dell’agenzia delle Entrate, è da intendersi quale termine ordinatorio e non perentorio, posto che il regime fiscale agevolativo sarà applicabile a condizione che, al momento della erogazione del premio di risultato, l’accordo risulti essere effettivamente stato depositato.

Effettuati gli adempimenti sopra citati e ferma restando la necessità di verificare l’effettivo conseguimento di un risultato incrementale in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione al termine del periodo di misurazione concordato dalle parti, sulla base degli indicatori prescelti, sarà possibile applicare, al momento dell’erogazione del premio di risultato, l’imposta sostitutiva del 10% o consentire la conversione in welfare su scelta dei dipendenti.

L’agenzia delle Entrate, con la già richiamata circolare 5/E, ha avuto modo di confermare l’applicabilità del regime fiscale agevolativo anche agli eventuali importi erogati ai dipendenti a titolo di acconto sul premio di risultato prima del termine del periodo di misurazione e della verifica del conseguimento di un risultato incrementale. Ciò, però, a condizione che al momento dell’erogazione dell’acconto sia già riscontrabile un incremento dei risultati in linea con l’obiettivo individuato dal contratto sulla base degli indicatori concordati, fatta salva l’eventualità di dover recuperare le maggiori imposte dovute qualora, al termine del periodo di misurazione concordato dalle parti, non dovesse essere effettivamente conseguito un risultato incrementale.

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