Lavoro

Gestione separata, per gli avvocati "occasionalità" da provare anche sotto soglia

Lo ha deciso la Cassazione, con la sentenza n. 11003, accogliendo il ricorso dell'Inps

di Francesco Machina Grifeo

L'assenza dell'obbligo della iscrizione alla Gestione separata per i redditi sotto soglia non può essere desunto "solo in relazione al contenuto del reddito prodotto, senza accertare – a monte – se l'attività fosse abituale o occasionale". Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 11003/2021, accogliendo il ricorso dell'Inps.

La Corte di appello di Salerno invece, nel 2009, aveva confermato la decisone con cui, nel 2016, il Tribunale della stessa città, accertato che il contribuente aveva prodotto nel 2009 un reddito inferiore ad 5mila euro (soglia rilevante ex art. 44 co. 2 Dl 269/2003, convertito modificazioni in legge 326/2003), aveva dichiarato l'insussistenza dell'obbligo dell'avvocato di iscrizione alla gestione separata Inps (di cui all'articolo 2 comma 26 legge 335/95) e del pagamento dei contributi per il 2009, richiesti nel 2015, unitamente alle sanzioni, per complessivi 2.091 euro.

Nell'intento del Legislatore, spiega la Corte, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco "è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento: la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione".

Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. Nell'accertamento di tale requisito, prosegue la decisione, possono rilevare una serie di presunzioni ricavabili, per esempio, dall'accensione della partita Iva o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, ma si tratta "pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili". Sotto questo profilo dunque erra l'Inps laddove ritiene che "tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis Dlgs n. 276/2003, cosi da trapassare nel campo della presunzione legale".

Dunque, affermato che l'abitualità dev'essere accertata in punto di fatto, valorizzando le presunzioni citate, "la percezione – prosegue la sentenza - da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità". Fermo restando, ovviamente, precisa la Cassazione, che l'abitualità "dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista "e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, Dl n. 269/2003, che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale".

In quest'ottica, conclude la Corte, il Collegio reputa che l'affermazione contenuta in Cassazione n. 3799 del 2019, secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, debba essere intesa come volta ad affermare che "in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, Dl n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata".

Con la sentenza n. 11004 invece la Sezione lavoro , affrontando un caso analogo e relativo anche alla medesima annualità, ha respinto il ricorso dell'Inps, in quanto correttamente la Corte di merito, in difetto di prova dell'abitualità di cui era onerato l'Inps, ha accertato che l'attività svolta dal professionista era "occasionale e produttiva di reddito modesto", pari a 800 euro. A fronte di un simile accertamento dunque la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita Iva non sono elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale.

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