Imposte

Cessione dei crediti fiscali: rifiuto senza ripensamenti

Alla piattaforma delle Entrate possono accedono solo i diretti interessati. L’accettazione o il diniego sono irreversibili e senza frazionamenti. Per bonus edilizi e affitti rivendita anche parziale e senza limiti di operazioni

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Rifiuto e accettazione senza ripensamenti e frazionamenti. A indicare la rotta per la cessione e l’acquisizione dei crediti fiscali è la guida pubblicata dall’agenzia delle Entrate sulla piattoforma che ha debuttato a ottobre 2020. Una piattaforma telematica in cui il contribuente può monetizzare i bonus di cui ha usufruito per determinati servizi o prestrazioni che vanno dalle vacanze, alle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) così come a quelle per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per le restrizioni anti-Covid. In questi casi si tratta di crediti inseriti in automatico dall’agenzia delle Entrate e sono visibili ai titolari. Ma lista non finisce qui. La piattaforma può contenere, infatti, anche i crediti d’imposta per la locazione dei locali commerciali o l’affitto d’azienda e il pacchetto dei bonus legati ai lavori edilizi, compreso naturalmente il 110 per cento. Queste due ultime categorie sono alimentate dalle comuinicazioni effettuate all’Agenzia da chi li ha ceduti. Ad esempio nel caso del 110% e degli altri bonus edilizi relativi a spese effettuate nel 2020 l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura poteva essere effettuata entro il 15 aprile.

I dati parziali e aggiornati a fine febbraio parlano di 37mila operazioni relative al superbonus per un controvalore di oltre 500 milioni di euro. E questo era solo l’inizio. Anche graziere alla guida messa a punto, l’obiettivo delle Entrate e del direttore Ernesto Maria Ruffini è di semplificare sempre di più l’accesso e il corretto utilizzo dei bonus fiscali messi a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi pandemica e rilanciare l’economia.

La piattaforma rappresenta quindi uno snodo cruciale per l’accettazione del credito d’imposta. A tal proposito la guida spiega che «l’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili». Quindi in questo primo passaggio non ci potranno essere ripensamenti. Una volta incece che il credito sia “passato di mano”, i cessionari e i fornitori soprattutto in relazione ai bonus edilizi e al tax credit affitti possono cedere il credito accettato a soggetti terzi «anche parzialmente e in più soluzioni». La “rivendita” non prevede limiti a ulteriori cessioni.

Il raggio d’azione della piattaforma potrebbe anche estendersi «ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità», come anticipa la guida. Questa potenzialità tecnica potrebbe andare incontro alle richieste avanzate da alcuni partiti della maggioranza (in particolar modo il Movimento 5 Stelle) sulla circolazione dei crediti da trasformare in moneta fiscale, proprio nell’ottica di ridurre il debito pubblico e garantire nell’immediato maggiore liquidità ai contribuenti e alle imprese in difficoltà finanziaria.

Tornando all’utilizzo attuale, la guida scrive a chiare lettere che «alla piattaforma devono accedere direttamente i soggetti interessati (cedenti e cessionari): non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche (bot) ». Una volta entrati con le credenziali ammesse, il conteribuente avrà di fatto quattro possibili strade da percorrere: monitorare i crediti spettanti, cederli, accetterali (nel caso si tratti di fornitore o cessionario) e infine tenere sotto controllo le operazioni effettuate con la lista dei movimenti.

Per monitorare correttamente i crediti la piattaforma fornisce un triepilogo sintetico distinguendoli per tipologia e per anno di riferimento. Tra i crediti ricevuti, ad esempio, vengono distinte le “poste” tra «in attesa di accettazione», «accettati», «rifiutati» da parte dell’utente. Tra gli importi ceduti, invece, sono evidenziati i cessionari che hanno accettato o meno il passaggio. E ancora la piattaforma consente di visualizzare i crediti residui, che si possono poi spendere in compensazione nel modello F24 o cedere a terzi.

Come avvertono le Entrate, la fase di monitoraggio non consente operazioni dispostive come, ad esempio, la «comunicazione di cessione, l’accettazione o il rifiuto».

IN SINTESI

1) La situazione: il monitoraggio dei crediti

Nell’area del monitoraggio è possibile visualizzare:

• i crediti ricevuti (ceduti all'utente da altri soggetti), distinti tra crediti «in attesa di accettazione», «accettati» e «rifiutati» da parte dell'utente;

• i crediti ceduti;

• i crediti ricevuti e accettati dall'utente;

• i crediti residui, che l'utente può utilizzare in compensazione tramite il modello F24

o cedere a terzi

2) La scelta: la decisione della cessione

L’area dedicata alla cessione consente di visualizzare i crediti ricevuti che possono essere ulteriormente ceduti. Per ogni riga, spuntando la relativa casella, è possibile indicare l'importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. La procedura verifica che il codice fiscale indicato sia esistente e, in caso contrario, non permette di proseguire. Poi si può procedere alla cessione

3) Il passaggio: l’accettazione di crediti e sconti

Nell’area dedicata all’accettazione l'utente deve selezionare il tipo di credito per il quale deve comunicare l'accettazione oil rifiuto e poi cliccare sul puntante «Conferma selezione». Dopo aver cliccato sul pulsante «Accetta» (o «Accetta tutti») è necessario inserire il proprio codice Pin (tranne nei casi di accesso con Spid) e confermare l'operazione. Un messaggio confermerà l’esito positivo

4) Il riepilogo: la lista completa dei movimenti

Nell’area dedicata alla lista dei movimenti l'utente può consultare la lista delle Comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario e le eventuali operazioni successive. Andrà specificato il periodo temporale oggetto della consultazione o il codice fiscale del cedente o del cessionario e poi bisognerà cliccare sul pulsante «Visualizza»

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©