Professione

Commercialisti, la sospensione per omessa comunicazione della Pec senza limiti di durata

Il pronto Ordini 27/2021: sanzione amministrativa e non disciplinare, non richiede perciò una durata temporale definita

di Federico Gavioli

La sanzione per l’omessa comunicazione da parte del commercialista iscritto all’Ordine, del domicilio digitale (Pec) , è di natura amministrativa e il provvedimento di sospensione non può avere alcuna durata predeterminata, perché dipende da quando il professionista comunicherà il proprio domicilio digitale. Con il pronto ordini 27/2021 del 15 marzo, pubblicato ieri sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti, sono stati forniti alcuni chiarimenti, a seguito di un’istanza di un Ordine territoriale.
Il decreto Semplificazioni (articolo 37 del Dl 76/2020) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (domicilio digitale), obbligo stabilito dall’articolo 16 del Dl 185/2008.
Con una nota del 13 novembre 2020, il Ministero della Giustizia ha affermato che:
-la sanzione prevista dall’articolo 37, Dl 76/2020, vale a dire la «sospensione dal relativo Albo» degli iscritti fino alla comunicazione all’Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare ma amministrativo;
- mentre la sospensione disciplinare deve necessariamente avere una durata temporale, commisurata alla gravità della sanzione, la sospensione disposta a seguito della mancata comunicazione del domicilio digitale non può avere alcuna durata predeterminata, essendo esclusivamente rimessa all’iniziativa dell’interessato.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti, attesa la natura meramente amministrativa del procedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale, osserva che la norma di riferimento, applicabile al caso di specie, è la legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti del procedimento, nonché le norme dell’Ordinamento professionale, ove applicabili, con riguardo ai procedimenti amministrativi posti in essere dagli Ordini territoriali in materia di iscrizione, trasferimento, e cancellazione dall’Albo.
La nota del Consiglio nazionale rileva che in caso di mancata comunicazione della domicilio digitale il comma 7-bis, dell’articolo 16, del Dl 185/2008, non prevede nulla in merito ai soggetti ai quali deve essere notificato il provvedimento amministrativo di sospensione, nonché riguardo alla esecutività del medesimo; neppure il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale può essere applicabile, dal momento che è stata esclusa la natura disciplinare del provvedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale.
Pertanto, in merito alla notifica ai destinatari del provvedimento, il Consiglio nazionale ritiene che la delibera motivata, con la quale è stato assunto il provvedimento, debba essere notificata nei confronti dei soggetti aventi titolo, ovvero all’interessato e al pubblico ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento.
Il Consiglio nazionale osserva, infine, che il provvedimento di sospensione a carico del professionista per mancata comunicazione del domicilio digitale è immediatamente esecutivo, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento all’interessato.

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