Responsabilità

Liquidazione del danno non patrimoniale, pronte le "Tabelle Milanesi 2021"

Aggiornamento Istat; indicazione separata addendi singole componenti; nuova versione quesito medico-legale e infine nuova tabella per "carente consenso informato in ambito sanitario"

Sono state ultimate le "Tabelle Milanesi 2021" per la "Liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita - grave lesione del rapporto parentale" ed i relativi "Criteri applicativi" elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile del capoluogo lombardo.

Le tabelle aggiornano i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, tenuto conto degli indirizzi consolidati della giurisprudenza di legittimità e delle nuove esigenze d'effettività della tutela emerse con riguardo alla protezione di profili attinenti ai diritti della persona.


Quattro le principali novità: l'aggiornamento dei valori monetari agli indici Istat; la rivisitazione grafica con l'indicazione degli addendi monetari delle singole componenti di danno; una nuova versione quesito medico-legale e infine l'inserimento di una nuova tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da "mancato/carente consenso informato in ambito sanitario".

Il Presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi, nell'inviarne il testo a tutti i magistrati ordinari ed onorari, oltreché al Consiglio dell'ordine degli avvocati, ricorda che l'elaborato "non ha alcuna pretesa o funzione paranormativa"; tuttavia si dice "sicuro che potrà essere un rifermento univoco per l'attività giurisdizionale e per l'elaborazione di criteri omogenei e prevedibili per la liquidazione del risarcimento dei danni".

Dunque, vediamo le novità una per una. L'osservatorio ha innanzitutto aggiornato i valori monetari contenuti all'interno di tutte le tabelle tenendo conto degli indici Istat dall'01.01.2018 al 01.01.2021 e quindi rivalutati dell'1,38% (coefficiente di rivalutazione dell'1,0138). Questo comporta che il valore punto base del danno biologico passa da euro 1.182,41 ad euro 1.198,76 e che i range dei valori monetari per il danno non patrimoniale da perdita del congiunto passano da euro 165.960,00/331.920,00 ad euro 168.250,00/336.500,00 (per figli, genitori, coniugi) e da euro 24.020,00/144.130,00 ad euro 24.350,00/146.120,00 (per fratelli, sorelle, nonni).

Il danno da invalidità temporanea passa da euro 98,00 ad euro 99,00, con personalizzazione massima sempre del 50%.

Vi è poi l'importante "rivisitazione grafica che esplicita gli addendi monetari delle singole componenti del danno non patrimoniale, rivisitazione resasi necessaria a seguito dei recenti orientamenti della Cassazione". (Fra questi vale la pena citare: Cass. 27.03.2018 n. 7513; in senso conforme Corte di Cassazione, sentenza n. 13770 del 31.05.2018; Corte di Cassazione, ordinanza n. 23469 del 28.09.2018; Corte di Cassazione, sentenza n. 2788 del 31.01.2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 15084 del 31-05-2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 8442 del 27.03.2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 8755 del 29.03.2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 11212 del 24.04.2019; Corte di Cassazione, ordinanza n. 12701 del 14.05.2019; Corte di Cassazione, sentenza n. 2461 del 04.02.2020;Corte di Cassazione, ordinanza n. 19189 del 15.09.2020; Corte di Cassazione, ordinanza n. 219770, del 12.10.2020; Cass. civ. Sez. III, N. 24473 del 04.11.2020 e, soprattutto, Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 novembre 2020, n. 25164 e da ultimo Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Ord. del 10 Febbraio 2021, n. 3310).

Questo comporta che nella terza colonna la Tabella non si limita ad indicare la percentuale di "aumento" del punto di danno biologico (come prima), ma riporta l'indicazione anche monetaria, con l'esplicitazione del fatto nell'intestazione che si tratta dell'incremento "per sofferenza" (cd. danno morale).

Questa duplice indicazione (biologico/morale) è contenuta anche quando viene indicato il valore punto complessivo del danno non patrimoniale (quinta colonna della tabella).

Tale duplice indicazione è contenuta anche all'interno della tabella del danno da premorienza e del danno da invalidità temporanea.

Nulla cambia invece per quanto concerne la c.d. personalizzazione, né comunque tale "rivisitazione della tabella" modifica "in alcun modo i valori monetari, la struttura della Tabella e l'andamento della curva delle liquidazioni".

È stata poi inserita una nuova versione del quesito medico-legale, aggiornato rispetto al quesito contenuto all'interno del precedente modello del 2013. La nuova versione tiene conto anche degli apporti della medicina legale ma ribadisce che il CTU non deve pronunciarsi su pregiudizi che non hanno una base organica (vedi Cass. n. 7513/2018).

Tuttavia viene aggiunto che: "eventualmente, ferma l'esclusione di CTU esplorativa, nei casi in cui sussista un principio di prova di sofferenza del danneggiato di particolare intensità e/o di danno psichico, il Giudice potrà valutare di disporre una CTU collegiale avvalendosi, oltre che del medico-legale, anche di un esperto in psicologia giuridica o di uno psichiatra forense"

Infine, è' stata introdotta una nuova tabella relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale da "mancato/carente consenso informato in ambito sanitario"

Non vi sono novità invece sulle altre tabelle relativa al danno terminale, da diffamazione e da liquidazione ex articolo 96 terzo comma cpc.

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