Giustizia

Avvocato specialista per "comprovata esperienza", il Cnf detta le regole per il titolo

Ruolo di controllo agli Ordini che potranno chiedere di integrare la documentazione prima di inviarla al Consiglio nazionale forense

di Francesco Machina Grifeo

Almeno cinquanta incarichi fiduciari negli ultimi cinque anni in uno specifico settore ed una Relazione dettagliata che indichi le questioni giuridiche trattate. Il Consiglio nazionale forense, con una nota illustrativa, datata 2 marzo, indirizzata ai Presidenti dei Consigli degli ordini degli avvocati, indica i requisiti per ottenere il titolo di specialista per comprovata esperienza. E chiarisce che nel penale non valgono le designazioni come difensore d'ufficio.

La nota nel richiamare le recenti modifiche introdotte in materia di specializzazioni dal Dm n. 163/2020, spiega che l'avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista deve presentare la domanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che tiene l'Albo a cui è iscritto.


Al Coa spetterà la verifica della regolarità della documentazione prodotta ed avrà il potere/dovere di richiedere integrazioni istruttorie prima di inoltrare la domanda e la documentazione al CNF.

Nella domanda che sostanzialmente costituisce un'autocertificazione, il legale dovrà dichiarare che negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito positivo i corsi di specializzazione, oppure che "ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto". E di non aver subito sanzioni disciplinari definitive, diverse dall'avvertimento, nei tre anni precedenti.


Nel caso di comprovata esperienza (art. 8 del Decreto), dunque, l'istante dovrà autocertificare di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo ininterrotta di almeno otto anni. E di aver esercitato negli ultimi cinque anni in modo "assiduo, prevalente e continuativo" l'attività in uno dei settori previsti dal decreto. L'esperienza dovrà essere comprovata attraverso una Relazione e "idonea ed adeguata documentazione".

Gli incarichi dovranno essere almeno dieci per anno e di carattere "rilevante". La Relazione dovrà contenere gli atti introduttivi e conclusivi depositati in giudizio o comunque "idonea documentazione dalla quale risultino le questioni giuridiche affrontate e trattate".

Diversa la procedura per la qualifica di specialista nel penale a causa dell'oralità che connota il relativo processo. A qualificare l'incarico come "professionale" non basterà il verbale di identificazione (ex art. 349 c.p.p.) non seguito da ulteriori atti garantiti nell'anno di riferimento.

Infatti, spiega il Consiglio, le limitate indicazioni ivi contenute non consentono di poter individuare le questioni giuridiche affrontate. L'istante dovrà perciò allegare alla domanda una Relazione dalla quale si evincano le questioni trattate sia di carattere processuale che procedimentale e la documentazione (anche limitata ad un solo atto) da cui si evinca la titolarità della difesa e l'oggetto di addebito o l'imputazione.

Infine, il Cnf chiarisce che "la lettera della normativa regolamentare, con riferimento al disposto di cui al comma lettera b) dell'art. 8 del Decreto, laddove contiene espresso riferimento ad incarichi professionali fiduciari, esclude che possano essere validamente allegate, ai fini della comprovata esperienza, le designazioni quale difensore di ufficio".

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