Lavoro

Principi in tema di variazione di zona del contratto di agenzia

Il recesso della preponente dall'incarico accessorio di coordinamento agenti non costituisce variazione di zona (Tribunale di Vicenza, 15 dicembre 2020; F.S. S.a.S.; G.M. S.p.A.) - Non sussiste variazione di zona ove non si verifichi una riduzione dei guadagni dell'agente (Tribunale di Mantova, 12 novembre 2020, Sez. Lav.; F.F.; K. S.r.l.)

di Mariachiara Costabile, Antonio Aria


I Tribunali di Vicenza e Mantova sono intervenuti con due pronunce in merito al tema delle variazioni di zona nel contratto di agenzia.

Nel caso sottoposto al Tribunale Vicentino, una preponente aveva sottoscritto con un agente un contratto di agenzia nonché un incarico accessorio quale coordinatore di zona. Dopo circa dieci anni di rapporto, la preponente decideva di sollevare l'agente dal ruolo di coordinatore di zona.

Posta la rilevanza economica del compenso previsto per tale attività, l'agente riscontrava la comunicazione dichiarando di non accettare la modifica contrattuale, classificandola come variazione di sensibile entità ai sensi dell'articolo 2 dell'AEC Industria e considerando la ricezione della comunicazione come termine per la decorrenza del preavviso contrattuale per il recesso della preponente dal rapporto di agenzia, come previsto dalla normativa collettiva applicata; chiedeva, quindi, il pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto.

Costituitasi la società contestando le domande dell'agente, il Tribunale, richiamato il principio stabilito dalla Suprema Corte (Cass. 16940/2018) secondo cui "la revoca dell'incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest'ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall'angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia" ha escluso che il recesso dall'incarico accessorio di coordinatore di zona possa incidere in alcun modo sul rapporto principale di agenzia, rigettando così le domande dell'agente.

Nel caso portato davanti al Tribunale di Mantova, una preponente aveva sottoscritto un contratto di agenzia prevedendo un importo a titolo provvigionale pari al 10% del fatturato promosso dall'agente.

Dopo circa quindici anni di rapporto, nel maggio 2018 la società riduceva unilateralmente la percentuale provvigionale portandola al 5% per un cliente specifico, al quale aveva però accordato uno sconto del 50% sul prezzo di vendita di un unico prodotto senza, secondo la ricostruzione dell'agente, comunicarlo a quest'ultimo.

Alla cessazione del rapporto intervenuta nel febbraio 2019 per volontà della preponente, l'agente chiedeva le differenze provvigionali sugli importi fatturati per il cliente oggetto di variazione nel maggio 2018, asserendo che si trattava di variazione di media entità ai sensi dell'articolo 3 dell'Aec Commercio applicato e che, pertanto, non essendo stata comunicata con la forma scritta richiesta dalla norma collettiva, la variazione doveva essere dichiarata illegittima.

Costituitasi la preponente contestando le domande dell'agente, il Tribunale ha valutato la variazione nel complessivo rapporto fra le parti: non è conforme alla norma collettiva, infatti, limitare la valutazione al solo dato numerico dell'aliquota provvigionale rispetto al monte provvigionale maturato dal ricorrente nell'anno solare precedente alla variazione, ma è necessario aggiungere a tale valutazione anche l'impatto della scelta aziendale di ridurre del 50% il prezzo di vendita dei prodotti oggetto della variazione.

Premesso ciò, analizzati i dati, è risultato che lo sconto sul prezzo di vendita del 50% ha avuto quale conseguenza un aumento di oltre il 100% del fatturato promosso dall'agente, compensando ampiamente la riduzione provvigionale dal 10% al 5%, che, addirittura, non solo non ha comportato una riduzione degli introiti per l'agente, ma ne ha anzi provocato un incremento del 9,36%.

Posto quanto sopra, il Tribunale ha pertanto rigettato le domande dell'agente, dichiarando non applicabile la disciplina delle variazioni di zona previste dall'AEC Commercio in quanto la modifica alle condizioni contrattuali nel suo complesso ha apportato all'agente un aumento dei suoi guadagni e non una variazione in negativo, con salvezza della ratio della norma collettiva.

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