Rassegne di Giurisprudenza

Danno da nascita indesiderata e violazione dell'obbligo di informare la paziente

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico - Chirurgica responsabilità del medico da nascita indesiderata - Possibilità di interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della l. n. 194 del 1978 - Processo patologico determinante probabili anomalie o malformazioni del feto - Grave pericolo per la salute della donna - Configurabilità - Accertamento in concreto - Necessità.
Nel giudizio avente a oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza, la quale si giustifica oltre il novantesimo giorno, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, in presenza di un accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie del nascituro, idonei a determinare per la donna un grave pericolo - da accertarsi in concreto e caso per caso, senza che sia necessario che la malformazione si sia già prodotta o risulti strumentalmente o clinicamente accertata - per la sua salute fisica o psichica.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 15 gennaio 2021 n. 653

Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico - Chirurgica danno alla salute e danno da violazione dell'obbligo di informazione del paziente - Autonomia ai fini della liquidazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione diversa rispetto a quella avente a oggetto l'intervento terapeutico, con la conseguenza che l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo a un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche e all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 25 giugno 2019 n. 16892

Igiene e sanità - Responsabilità medica - Risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata - Onere della prova.
Nel giudizio avente a oggetto il risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, poiché tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta di sottoporsi ad esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 30 maggio 2014 n. 12264

Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico - Chirurgica - Responsabilità del medico da nascita indesiderata - Condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza in presenza di malformazioni del feto - Onere della prova.
Nel giudizio avente a oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare - con riguardo alla sua concreta situazione - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 10 dicembre 2013 n. 27528