Amministrativo

Non possono esserci due risposte esatte per un quiz concorsuale

Lo ha precisato il Consiglio di Stato con la sentenza 158/2021

di Domenico Carola

I giudici della sezione terza del Consiglio di Stato con la sentenza n. 158 del 5 gennaio 2021 hanno stabilito che deve ritenersi illegittimo l'operato della pubblica amministrazione nella parte in cui, in una prova scritta di un concorso pubblico mediante quiz a risposta multipla, ha contemplato due risposte egualmente esatte, ritenendo però errata la risposta formulata dal candidato.

La vicenda
Una candidata partecipava ad un concorso indetto dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale che prevedeva lo svolgimento di due prove scritte, consistenti in quesiti a riposta multipla, e una prova orale. La candidata, ritenendo illegittimo l'esito negativo delle prove scritte da ella svolte, proponeva ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, lamentando, fra l'altro, l'eccesso di potere sotto il profilo della erroneità nella parte in cui un quesito della prima prova scritta avrebbe tra l'altro recato due risposte egualmente esatte. I giudici amministrativi condividendo l'assunto della ricorrente, evidenziavano che il quesito censurato non fosse senz'altro formulato in modo tale da far emergere, con chiarezza e precisione, quale era l'organo chiamato in via generale o comunque principale a esercitare una simile competenza nella direzione sopra indicata. L'Istituto di Previdenza, ritenendo la sentenza resa dal Giudice di prime cure erronea e ingiusta, proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato.

La decisione
I giudici della terza sezione del Consiglio di Stato hanno ritenuto l'appello infondato chiarendo come nei concorsi pubblici che prevedono l'espletamento di quiz a risposta multipla, ogni domanda deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta; tanto, per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio. Il Collegio ha invero evidenziato come, per costante giurisprudenza, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del già rappresentato principio della par condicio. In altre parole, ha proseguito il Giudice, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. Da qui la ritenuta illegittimità, da parte del Collegio, dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui aveva contemplato due risposte egualmente esatte, soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata, ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente.
In conclusione nella pronuncia, costituisce assunto pacifico quello per cui la pubblica Amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice e che tali scelte possono essere sindacate dal giudice amministrativo nei soli limiti esterni di manifesta illogicità e irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

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