Penale

Il giudice prima di dichiarare l'irreperibilità deve condurre le ricerche anche in altri Paesi

Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 5901/21

di Giampaolo Piagnerelli

Quando il giudice di merito sappia o - sia tenuto a sapere - che l'imputato si trovi fuori dall'Italia e ne dichiari l'irreperibilità, cadono automaticamente i capi d'accusa. Questo perché, spiega la Cassazione (sentenza n. 5901/21) , l'autorità giudiziaria non è tenuta a effettuare accertamenti e ispezioni solo all'interno del territorio nazionale ma, deve allargare le indagini anche ai paesi limitrofi nei limiti delle convenzioni internazionali.

La vicenda. Venendo ai fatti la Corte d'appello di Roma ha riformato parzialmente in senso favorevole al reo, solo con riferimento alla durata delle pene accessorie, la sentenza con cui il tribunale di Roma in data 13 marzo 2012 aveva condannato un soggetto nella sua qualità di amministratore di una srl alle pene, principale e accessorie, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato che fondamentalmente ha lamentato violazione di legge con riferimento alla dichiarazione di irreperibilità dell'imputato condannato in contumacia. In particolare l'imputato "si rivolge" al decreto adottato dal giudice per l'udienza preliminare in data 16 maggio 2011 affetto da nullità, in quanto non preceduto dalle necessarie verifiche di cui al combinato dell'articolo 159, commi 1, e 169, comma 5, cpp a cui segue la nullità delle notifiche, risultando in particolare, all'esito di ricerche effettuate che l'imputato fosse detenuto in Germania. Notizia peraltro confermata dai condomini che avevano dichiarato come il reo fosse in Germania e la moglie fosse tornata in Tunisia. Cosicchè il giudice procedente non ne avrebbe potuto dichiararne l'irreperibilità, anche perché era dovere della Corte territoriale notificare all'imputato i reati a lui ascritti. Sarebbe stato paradossale che l'imputato potesse acquisire autonomamente informazioni. Tale condotta ha integrato un'evidente violazione del disposto dell'articolo 169, comma 4, cpp, laddove si afferma che quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie certe per provvedere a norma del comma 1 del citato articolo il giudice, prima di pronunciare il decreto di irreperibilità, dispone le ricerche anche fuori dal territorio dello Stato nei limiti consentiti dalla convenzioni internazionali. Applicando i principi alla fattispecie in esame non appare discutibile che l'autorità giudiziaria procedendo, essendo venuta a conoscenza di notizie in ordine alla presenza dell'imputato nel circuito carcerario della Repubblica federale di Germania era in condizioni di praticare i necessari accertamenti per verificare la fondatezza della suddetta notizia, che, ove rispondente al vero avrebbe imposto di avviare il meccanismo processuale previsto per la notifica degli atti riservati all'imputato quando quest'ultimo si trovi all'estero, dall'articolo 169 cpp le cui disposizioni, per espressa statuizione del comma quinto si applicano anche "nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero".

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