Lavoro

Obbligo per le Asl di assicurare i medici specializzandi presso l'Inail

Dovuta la copertura assicurativa per i rischi professionali, la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale

di Andrea Alberto Moramarco

L'Asl presso la quale il medico specializzando svolge l'attività formativa è tenuto a sopportare la copertura assicurativa per i rischi professionali, la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nella propria struttura, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Ad affermarlo è la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza n. 443/2021.

Il caso
La controversia oggetto della decisione prende le mosse dal ricorso presentato da una Asl lombarda diretto a contestare la pretesa dell'Inail relativa alla posizione assicurativa dell'ente ospedaliero, per il mancato pagamento della copertura degli infortuni dei medici specializzandi nel quadriennio 2006-2010. Secondo l'ente pubblico nazionale l'azienda sanitaria era tenuta ad adempiere l'obbligo assicurativo dei rischi professionali dei medici specializzandi alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, così come previsto dall'articolo 41 del Dlgs 368/1999 (recante Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici).
L'Asl invece, riteneva che la disposizione invocata dall'Inailera alquanto vaga, essendo la categoria del personale «riconducibile a numerose fattispecie lavorative regolate da differenti istituti e rapporti contrattuali», a cui corrispondono diverse discipline assicurative. In sostanza, secondo l'Asl«qualora la legge avesse voluto imporre l'obbligo della copertura INAIL lo avrebbe detto esplicitamente». A ciò si aggiunge che un siffatto obbligo contrasterebbe con i principi fondamentali dell'attività economica svolta dalle aziende sanitarie, che in tal modo non avrebbero modo di rivolgersi al mercato delle assicurazioni private, in considerazione anche del fatto che i medici specializzandi non sono soggetti legati alla stessa Asl da alcun rapporto giuridico.

La decisione
Dopo l'alternarsi dei verdetti di merito, prima in favore dell'Asl e poi a vantaggio dell'Inail, la decisione finale spetta alla Cassazione, che conferma la debenza della copertura assicurativa presso l'Inail degli infortuni dei medici specializzandi. La Suprema corte ritiene «del tutto improvvido il richiamo a logiche puramente economiche di risparmio di spesa», invocate dall'Asl a sostengo della propria tesi, trattandosi di «criteri interpretativi del tutto recessivi rispetto al reale intento della legge», che consiste nell'estendere le tutele assicurative in favore dei medici di formazione specialistica.
Ebbene, spiegano i giudici di legittimità, dall'analisi della normativa invocata dall'Inail si desume che il contratto di formazione specialistica dei medici specializzandi è oggetto di specifica regolamentazione dal punto di vista previdenziale. Essa distingue l'assicurazione obbligatoria per anzianità e invalidità, che è posta, in favore della gestione separata Inps, a carico dell'Università che stipula il contratto; e l'assicurazione per i rischi connessi alla concreta attività svolta, che è posta, in favore dell'Inail, a carico dell'azienda presso la quale è resa la prestazione, ovvero il «soggetto responsabile del luogo presso cui lo specializzando espleta l'attività formativa assistenziale». Tale soggetto, chiosano i giudici, «evidentemente, non può che essere una azienda ospedaliera».

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