Civile

Collide con l'irretroattività della legge applicare una norma entrata in vigore pochi giorni prima della pubblicazione della sentenza di appello

In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, correttamente il giudice di appello non fa applicazione, in una sentenza pubblicata il 13 settembre 2017, dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005, nel testo sostituito, con decorrenza dal 29 agosto 2017, dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2017

di Mario Finocchiaro

Collide con il principio di irretroattività della legge, di cui all'articolo 11, comma 1, delle preleggi, e comporta altresì uno stravolgimento delle preclusioni processuali, mediante la sopravvenienza di una necessaria regressione del giudizio calpestando il principio - che pur ha assunto forte valenza costituzionale sotto forma di ragionevole durata - di effettività temporale della tutela giurisdizionale, la pretesa di applicare una norma sostanziale entrata in vigore pochi giorni prima della pubblicazione della sentenza di appello. Così la terza sezione civile della Cassazione con l'ordinanza 25274/2020. In particolare in tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, correttamente il giudice di appello non fa applicazione, in una sentenza pubblicata il 13 settembre 2017, dell'articolo 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005, nel testo sostituito, con decorrenza dal 29 agosto 2017, dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2017.

Una nuova questione senza precedenti - Si tratta di una questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.
Peraltro, nel senso che in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 158 del 2012 (convertito dalla legge n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'articolo 7, comma 4, della legge n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative a illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite e acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno, Cassazione, sentenza 11 novembre 2019 n. 28990, in Responsabilità civile e previdenza, 2020, II, p. 213, con nota di Ziviv P. A ritroso (prevista l'applicazione retroattiva per le tabelle normative), nonché in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2020, p. 240, con nota di Boiti C., Medical malpractice e applicazione retroattiva del criterio tabellare di liquidazione del danno.
Nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 ("decreto Balduzzi") e la legge 8 marzo 2017 n. 24 ("legge Gelli-Bianco"), nella parte in cui disciplinano i criteri di accertamento della colpa e di valutazione della diligenza, in assenza di una norma ad hoc, si applicano solo ai fatti verificatisi successivamente alla loro entrata in vigore, Cassazione, sentenza 8 novembre 2019 n, 28811, in Assicurazioni, 2019, p. 731.
Analogamente, alle controversie pendenti, riferite a fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, non trova applicazione la qualificazione della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria in termini di responsabilità extracontrattuale operata dall'articolo 7, comma 3, legge n. 24 del 2017, con conseguente conferma dell'inquadramento di tali fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale da contatto sociale, Cassazione, sentenza 11 novembre 2019 n. 28994, in Guida al diritto, 2020, f. 1, p. 105, con nota di Martini F., Sul regime transitorio passa la linea favorevole alla vittima.

Per la precisazione che in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l'articolo 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 209 del 2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo la modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del 2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso, è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia a essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge. Cassazione, ordinanza 8 aprile 2020 n. 7753, in Responsabilità civile e previdenza, 2020, II, p. 1213, con nota di Ziviz P., Micropermanenti: nessun vincolo di accertamento strumentale.

Per utili riferimenti, sulla problematica connessa all'articolo 11 preleggi, cfr., tra le altre:
- nel senso che in tema di responsabilità dello stato per mancato recepimento di direttive comunitarie, la norma introdotta dall'articolo 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex articolo 2947 del Cc, vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della norma interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell'inadempimento contrattuale, Cassazione, sentenza 8 febbraio 2012 n. 1850, che ha affermato tale principio in fattispecie relativa al danno da omesso recepimento delle direttive Cee sui compensi dei medici specializzandi;
- per l'affermazione che costituisce generale principio di certezza giuridica e di affidamento legislativo, desumibile dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, la preclusione della possibilità di ritenere che rapporti già esauriti al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione siano da quest'ultima regolati atteso che, in caso contrario, si introdurrebbe un'ipotesi di retroattività in modo surrettizio, in mancanza di quell'espressa previsione che l'eccezionalità dell'ipotesi stessa rende indispensabile, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 7 marzo 2011, n. 1, in Foro amm.-Cons., Stato, 2011, p. 825.

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