Penale

Gratuito patrocinio, l'avvocato va assistito se impugna in Cassazione revoca dei compensi

Il difensore, parte contro l'amministrazione finanziaria, deve nominare un legale dell'albo speciale anche se egli stesso è iscritto

Contro il provvedimento giudiziale di revoca del decreto di liquidazione dei compensi professionali per gratuito patrocinio l'avvocato può impugnarlo in Cassazione, ma solo facendosi assistere da un difensore iscritto all'albo speciale, pena l'inammissibilità del ricorso. Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 1117/2021 l'atto impugnato era stato adottato dal Tribunale unitamente alla revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio per l'imputato che è risultato privo dei requisiti, su istanza dell'Agenzia delle entrate.

Avvocato e assistito hanno presentato ricorso unitamente contro la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio e del decreto di liquidazione dei compensi professionali per l'assistenza legale già prestata nella fase processuale preliminare.

Come detto - e a differenza di quanto proposto dal sostituto procuratore generale - i giudici di legittimità hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso del legale che pretendeva di autodifendersi. Il rigetto del ricorso dell'imputato assistito dal medesimo legale in Cassazione è stato invece fondato sulla sua mancanza di interesse all'eventuale accoglimento.

Come spiega la Cassazione la revoca del gratuito patrocinio ha comunque effetti retroattivi aprendo comunque la strada all'azione di recupero dell'amministrazione finanziaria.

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