Civile

La procura per la mediazione deve essere specifica

Non basta una delega speciale a un soggetto, rilasciata da un notaio, che comprende tutte le facoltà di gestione dell’immobile

di Marco Marinaro

La domanda giudiziale in materia di locazione deve essere dichiarata improcedibile se il locatore (che ha intimato lo sfratto per finita locazione e ha subìto poi l’opposizione) non ha partecipato personalmente al procedimento di mediazione. E ciò anche se all’incontro conciliativo ha partecipato un altro soggetto munito di procura speciale notarile comprensiva di tutte le facoltà di gestione dell’immobile (inclusa la vendita e la locazione) rilasciata molti anni prima dell’insorgenza della lite e priva di alcun riferimento al procedimento che, al tempo del rilascio, nemmeno era previsto dalla legge. Sono le conclusioni cui giunge con un’ampia e articolata motivazione la sentenza della Corte di appello di Napoli (presidente de Crecchio, estensore Onorato) del 29 settembre 2020 che, nel riformare la decisione del Tribunale di Avellino, accoglie l’eccezione di improcedibilità proposta dal conduttore/intimato relativa al mancato corretto esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità.

Nella vicenda sottoposta all’esame della corte partenopea, in esito all’opposizione del conduttore allo sfratto per finita locazione a uso abitativo, il tribunale aveva avviato le parti alla mediazione prevista ex lege. Il locatore aveva instaurato la relativa procedura, ma non aveva poi partecipato personalmente ai due incontri che si erano svolti in quanto al primo di essi aveva preso parte l’avvocato munito della procura speciale alle liti conferita per il processo in corso e, al secondo, risultava presente il fratello della parte istante munito di una procura speciale notarile rilasciata nel 2005.

Tale procura era stata ritenuta dal giudice di primo grado ampiamente satisfattiva della ratio legislativa in quanto - a suo parere - accordava al delegato tutte le facoltà di gestione, inclusa la vendita e la locazione. Su queste basi il tribunale aveva superato l’eccezione di improcedibilità che invece in sede di impugnazione è stata accolta proprio scardinando la valenza di tale procura.

Infatti, la Corte - dopo aver precisato che il procedimento di mediazione ha «natura personalissima» e nel ritenere necessaria la presenza personale della parte istante - ammette la possibilità della presenza di altri soggetti quali rappresentanti purché muniti di procura speciale ove sia «espressamente conferito loro il potere di parteciparvi».

Per quanto ampia, la procura notarile oggetto di esame è stata ritenuta inidonea per il corretto esperimento della mediazione (il cui onere gravava sul conduttore/opposto), poiché non conferiva «il potere di interloquire nel procedimento di mediazione e di gestire la lite giudiziaria disponendo dei diritti della parte intimante, lite che, al tempo, neppure era esistente». La procura infatti - nel solco del decalogo dettato dalla Cassazione con la sentenza 8473/2019 - deve avere quale «specifico oggetto la partecipazione alla mediazione» conferendo «il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto».

Il fatto che nel caso di specie si trattasse di una procura rilasciata nel 2005 (e, quindi, conferita ben 12 anni prima dell’insorgere della lite in questione e anche diversi anni prima dell’approvazione della normativa che ha introdotto la mediazione quale condizione di procedibilità) lascia trasparire con evidenza la sua intrinseca inidoneità allo scopo, non potendo contenere la necessaria «specifica indicazione ai fini della partecipazione al procedimento di mediazione e ai fini della trattazione e gestione della controversia oggetto di essa».

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