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Terremoti e allagamenti, il condominio si può assicurare (ma non è obbligatorio)

di Nicola Frivoli*

Terremoti e allagamenti, il condominio si può assicurare (ma non è obbligatorio)

L’assicurazione del condominio, conosciuta anche come polizza globale fabbricati, è una specifica polizza pensata per gli edifici condominiali. Il condominio non è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei sinistri che possono accadere a parti comuni e proprietà private, ma la sottoscrizione di un’assicurazione costituisce senza dubbio una regola di buona amministrazione da parte dell’amministratore condominiale che deve anche provvedere al pagamento del premio e al monitoraggio della scadenza della polizza per procedere al rinnovo. Spetta invece all’assemblea condominale ogni decisione in merito alla durata della copertura assicurativa e alla compagnia presso cui assicurare il condominio.

Le situazioni ambientali eccezionali

L’Italia sempre più spesso deve gestire situazioni eccezionali a livello ambientale, con fiumi che straripano e allagano le città, terremoti che dissestano gli edifici e causano danni irreversibili, incendi boschivi a ridosso di aree abitate. Proprio per fronteggiare eventuali calamità naturali l’assicurazione del condominio può coprire i danni causati direttamente da questi fenomeni estremi (es. allagamento, terremoto, incendio ecc.) oppure i danni causati dall’edificio su terze persone o cose (es. il crollo di un muro che danneggia il muro di un altro edificio). In sostanza la polizza globale fabbricati ha l’obiettivo di proteggere e risarcire i danni agli spazi comuni del condominio (art. 1117 c.c.), alle abitazioni private, oltre a tutti quei danni causati a terze persone. Nel caso di evento dannoso spetta all’amministratore effettuare la denuncia del sinistro, non oltre tre giorni dal verificarsi dell’evento (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2009, n. 4245) e sempre l’amministratore è tenuto a contattare l’assicuratore, affinché provveda ad una pronta liquidazione del sinistro, e se necessario, accedere a tutti gli atti della liquidazione. Con la sottoscrizione della quietanza il danneggiato rinuncia ad avanzare ulteriori richieste di risarcimento, considerando quindi sufficiente la cifra che gli viene offerta. Qualora il danno riguardi il condominio la quietanza deve essere sottoscritta dall’amministratore in veste di titolare del contratto. Il premio assicurativo va pagato annualmente e il costo va ripartito tra i condomini non in parti uguali, ma applicando le tabelle millesimali.

La raccolta delle singole quote

Sempre l’amministratore di condominio si occupa della raccolta delle singole quote e poi del pagamento del premio, di cui rilascerà copia della ricevuta ai condomini. Se invece l’appartamento é dato in locazione, chi paga il premio dell’assicurazione tra proprietario e conduttore (affittuario)? In questo specifico caso il premio assicurativo non rientra tra le spese da addebitare al conduttore (art. 9 Legge 392/78), quindi essendo quello assicurativo un costo a conservazione dell’edificio deve essere pagato dal proprietario dell’appartamento.
Anche se non obbligatoria, perciò, la polizza globale fabbricati è da considerarsi strumento fondamentale per fronteggiare gli eventi naturali estremi sempre più frequenti per preservare e tutelare il patrimonio condominiale, a maggior ragione in un Paese come l’Italia, tra i luoghi a più alto rischio idrogeologico e sismico del mondo.

** Comitato Scientifico del portale Condominio e Locazione di Giuffrè Francis Lefebvre

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