Cassazione

Tour operator, l’agenzia che informa in ritardo non paga se il viaggiatore non è autoresponsabile

La negligenza del cliente salva l’agenzia che non fornisce le notizie sul viaggio prima della conclusione del contratto, come previsto dal Codice del consumo

di Patrizia Maciocchi

Coronavirus: agenzie viaggi in difficolta', lavorano su vacanze italiane

2' di lettura

Nessun risarcimento per i danni morali e materiali alla coppia di amiche, bloccate per 12 ore prima ad Aleppo e poi ad Amman, per un problema creato dai timbri sul passaporto. Un incidente di percorso, fonte stress, che aveva indotto le ricorrenti a chiedere all’agenzia i danni da vacanza rovinata, per non averle messe al corrente, in tempo utile, sulle condizioni applicabili a un cittadino Ue in viaggio nei paesi arabi, sul cui passaporto risulti un ingresso in Israele. Informazioni contenute in opuscolo consegnato dall’agenzia alle clienti solo cinque giorni prima della partenza e non, come previsto dal Codice del consumo (articolo 87), prima del contratto.

La sentenza

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Il legislatore evita al viaggiatore la fatica di informarsi da solo

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Per la Corte d’Appello, come per la Cassazione, non c’è dubbio che gli obblighi informativi fossero stati violati. Il legislatore, con l’articolo 87 ha, infatti, esonerato i vacanzieri dalla fatica di procurarsi da soli le notizie utili al viaggio, prevedendo che queste vengano fornite dal tour operator all’inizio delle trattative. Anche quando si tratta, come nello specifico, di informazioni che è possibile acquisire autonomamente. È vero dunque che il libretto “guida” era arrivata fuori tempo massimo, e l’agenzia era venuta meno al suo dovere, ma è anche vero che le due non l’ avevano neppure letto.

Dalla Cassazione un no alla presunzione di debolezza del consumatore

Per la Cassazione la sentenza della Corte d’Appello va in controtendenza rispetto al “dogma consumeristico” «che vuole il consumatore in una situazione assoluta di debolezza, sempre e comunque meritevole di protezione, e che ragiona degli obblighi di

informazione come di obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico». Una linea, disattesa dalla Suprema corte, secondo la quale l’informazione che non arriva o arriva in ritardo o incompleta fa scattare comunque il danno, anche quando il consumatore era nella condizione di fare buon uso delle notizie, o in grado di ricorrere all’informazione fai da te, piuttosto agevolmente.

Punita la negligenza

La Corte d’Appello ha invece, in modo condivisibile, valorizzato il principio di autoresponsabilità. Se le ricorrenti non fossero state negligenti non avrebbero avuto problemi. O comunque potevano contestare all’agenzia la violazione, ed esercitare il diritto di recesso dal contratto. Il tutto doveva però essere fatto prima di chiudere le valigie.

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