Tar Campania

Esami avvocato: scritti annullati sia per chi copia sia per il plagiato

Accesso agli orali sbarrato per entrambi i candidati in caso di elaborati uguali. Non c’è obbligo di indagine, esce solo chi ha copiato se è facile individuarlo

di Patrizia Maciocchi

2' di lettura

Scritto annullato sia per chi copia sia per chi ha copiato, quando i due elaborati, utili per l’esame di abilitazione all’esrcizio della professione, sono praticamente identici. La commissione non ha, infatti, l’obbligo di fare un’indagine per stabilire chi sia il plagiato e chi il plagiante, a meno che non risulti evidente. Partendo da questo principio, il Tar Campania (sentenza 2151), ha respinto il ricorso di una aspirante avvocato contro la decisione di revocare la precedente valutazione di idoneità e di non ammetterla, insieme ad un altro candidato, alle prove orali, malgrado il buon punteggio ottenuto nelle tre prove scritte.

La sovrapponibilità degli elaborati

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A far scattare il semaforo rosso era stato il contenuto del parere motivato, relativo alla prova di diritto civile: identico a parte l’incipit e un paio di passaggi insignificanti. Senza successo la ricorrente ha negato che i due “compiti” fossero uguali, sostenendo la loro diversità «linguistica, sintattica e strutturale» e affermando l’obbligo per la commissione di individuare chi aveva copiato e limitare la “punizione” a quest’ultimo. Ma il Tar sottolinea che non è così. In caso di elaborati uguali, per forma e sostanza, la regola è quella di procedere all’esclusione di entrambi i candidati: plagiato e plagiante. L’ipotesi di sbarrare l’accesso agli orali solo a chi ha copiato è residuale e vale solo nel caso per la Commissione sia possibile stabilire chi è.

Difficile copiare all’insaputa dell’autore

Per quanto - precisano i giudici - è molto difficile, per come è strutturato l’esame, che un candidato entri in possesso di un elaborato all’insaputa del suo autore. In più, perché scatti il divieto di accesso agli orali, non è neppure necessario che le prove scritte siano del tutto sovrapponibili, come avvenuto nel caso specifico, ma basta «che l’impostazione del tema o di una parte di esso costituisca un’imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo di un altro lavoro assunto a parametro di confronto». E la Commissione non ha neppure l’onere di indicare i passaggi copiati né di esprimere una valutazione sul testo. Non resta insomma che ritentare in un’altra sessione. Tenendo gli occhi bassi sul foglio e attingendo alla farina del proprio sacco.

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