Dal passaporto sanitario agli assistenti civici fra diritto e incertezza

Il passaporto sanitario non rientra nei termini della Costituzione Italiana. Ancora da definire la figura degli assistenti civici
Dal passaporto sanitario agli assistenti civici fra diritto e incertezza

Dal passaporto sanitario agli assistenti civici, passando per autocertificazioni e app da scaricare. Ci sono nuovi ruoli e nuovi strumenti. Tutti sono figli dell’emergenza, ma non tutti sono inquadrati dalla legge e all’interno dei limiti della Costituzione.

Parlandone, Fulco Lanchester, professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato nell’Università La Sapienza di Roma, fa una premessa necessaria: «Stiamo uscendo dal momento più teso dell’emergenza sanitaria, ma non sappiamo ancora quali saranno le prospettive della Fase Due e della Fase Tre». Incertezza dunque che non è solo figlia della situazione sanitaria, ma anche di un quadro politico instabile anche a causa di una maggioranza non omogenea che ha costretto il Governo a preferire la via del Dpcm, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, riducendo i passaggi parlamentari che l’avrebbero messo a rischio.

Non esiste però in nessun atto normativo lo strumento prospettato dai «governatori» di alcune regioni, Sardegna in testa, che vorrebbero controllare gli ingressi dei turisti per preservare i rispettivi territori da un eventuale contagio. Il passaporto sanitario non rientra nei termini della Costituzione Italiana. «Gli articoli 5 e 114 della Costituzione. stabiliscono l’articolazione unitaria della Repubblica. L’articolo 16 sulla libertà di circolazione e soggiorno stabilisce che ci sono possibilità di limitazioni, ma stabilite con legge dello Stato. Se l’autorità centrale, sulla base di una serie di elementi che vengono forniti dai tecnici, evidenzia che ci sono pericoli in alcune aree del paese, allora può prevedere di delimitarle opportunamente, individuando le cosiddette zone rosse».

Nessun confine dunque interno all’Italia e nessun passaporto per spostarsi all’interno del paese. Diverso il discorso per gli strumenti di tracciamento che siano app o compilazioni di moduli. Temporaneità e volontarietà sono i termini chiave. Il singolo accetta di scaricare l’app quindi lo fa senza imposizione. I dati che lascia al parrucchiere o al ristorante sono conservati per il tempo limitato di 15 giorni. «Se la spiaggia è chiusa e io ci vado, non è legittimo che la mia presenza sia rilevata attraverso il mio smartphone se non ho dato il consenso a farlo».

Diversa ancora è la figura dell**’assistente civico**. «È in profilamento», spiega il docente, «per ora appare come qualcosa di meno rilevante dell’ausiliario del traffico che è una figura professionale istituita dall’art. 17(commi 132 e 133)della legge n. 127 del maggio 1997 e che ha compiti di prevenzione e accertamento del divieto di sosta. Quella degli assistenti civici sembra una figura più vicina a quella del nonno che sta all’uscita della scuola, che è magari collegato ad associazioni di volontari. Sono un escamotage non ancora stabilizzato e di cui il ministro Boccia non ha ancora rivelato i dettagli».

Secondo Lanchester «l’assistente civico si pone dunque nella zona grigia fra l’ausiliario del traffico e l’assistente davanti alle scuole: alcuni possono considerarlo pericoloso, perché potrebbe divenire strumento del potere politico locale, ma siamo ancora agli annunci».

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