17 gennaio 2020 - 20:58

«Gatto randagio in autostrada: se c’è un incidente il gestore non paga»

Il fatto nel 2016 a Milano: il giudice di pace condannò Milano Serravalle a risarcire una donna per i danni alla sua auto. Ma il Tribunale civile in appello parla di «imprevedibilità» del «caso fortuito»: dovrà restituire la somma

di Luigi Ferrarella

«Gatto randagio in autostrada: se c'è un incidente il gestore non paga»
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Chi paga i danni se un gatto randagio provoca un incidente attraversando l’autostrada? La domanda suona strana, ma la risposta sposta rilevanti interessi economici (specie in caso di vittime): tanto che ora una sentenza della X sezione civile del Tribunale di Milano per rispondere sviluppa prima una curiosa casistica sugli ingombri animali senza padrone (altrimenti la responsabilità dei danni è sempre sua anche se l’animale gli era scappato).

Un incidente mortale causato da cinghiali (Photomasi)
Un incidente mortale causato da cinghiali (Photomasi)

La sentenza verte sul fatto che il 25 febbraio 2016 alle 5 del mattino la conducente di una Fiat 500 lungo l’autostrada Milano-Genova subito dopo l’uscita di Cantalupa fosse «venuta a collisione con un gatto che improvvisamente le attraversava la carreggiata». In primo grado nel 2018 il giudice di pace condanna il gestore «Milano Serravalle tangenziale spa» a risarcire alla donna (assistita dall’avvocato Chiara Bigaroli) 2.095 euro di danni perché ritiene applicabile l’art. 2051 del codice civile, che qualifica responsabile chi abbia in custodia la cosa (in questo caso la strada) che cagiona i danni, a prescindere perfino da profili solo colposi.

La società autostradale, con l’avvocato Adriano Alimento, impugna la condanna e invoca l’unica scriminante ammessa da quella norma, «il caso fortuito». Cos’è? Il codice civile non dà una definizione, e negli anni la giurisprudenza di Cassazione l’ha individuata in un evento che, idoneo a interrompere il nesso di causa, non potesse essere in alcun modo previsto; o che, pur prevedibile, non potesse essere in alcun modo evitato «per la natura del fatto in sé e/o per il tempo ontologicamente insufficiente» a rimediare.

Se ad esempio l’incidente avviene per una macchia di olio, il gestore della strada è sempre in colpa, salvo possa dimostrare che la macchia era tanto recente rispetto all’incidente da non potersi evitare che lo causasse.

Se attraversano la strada un capriolo o un bovino, anche qui il gestore può esonerarsi da responsabilità solo se prova ad esempio che vandali avessero rotto la recinzione ed essa non fosse riparabile in tempo, o che qualcuno avesse inopinatamente abbandonato l’animale.

Persino per l’investimento della carcassa di un gatto già in evidente decomposizione sulla carreggiata è responsabile il gestore che avrebbe potuto rimuoverla per tempo, difettando qui i presupposti di inevitabilità e imprevedibilità del «caso fortuito».

Ma un gatto randagio in autostrada? Qui invece il giudice Damiano Spera ravvisa che «il comportamento dell’animale di piccola taglia, che in un orario ancora privo della luce del giorno attraversa la carreggiata di un’autostrada, sia comunque qualificabile come evento eccezionale ed imprevedibile», e in particolare inquadrabile nella categoria del caso fortuito «per fatto naturale», talmente eccezionale e straordinario da essere idoneo ad elidere il nesso di causa altrimenti esistente. Per il Tribunale «va infatti considerato che i movimenti di un animale come il gatto sono repentini ed imprevedibili per natura»; e che l’inevitabilità sta nel fatto che, «diversamente da quanto potrebbe valere per animali di grossa taglia, nessun tipo di ordinaria recinzione in un tratto pianeggiante potrebbe impedire il repentino attraversamento di un animale così snello ed agile come il gatto».

L’automobilista è perciò condannata a restituire il risarcimento alla società autostradale, ma «la novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese processuali».

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